Questo mese il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha deliberato di impugnare, tra le altre, anche la legge 51/2010 della Regione Abruzzo, recante “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.
Secondo i rilievi del Consiglio dei Ministri la normativa sarebbe da considerare censurabile in relazione agli artt. 3, 97, 117, comma 3 e comma 2, lett. l), della Costituzione.
Difatti, l’art. 6 della legge in questione, al comma 2, dispone che “nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso l’Ufficio BURA (Bollettino ufficiale Regione Abruzzo) fino a completa copertura della pianta organica di cui al comma 1” stabilendo, in tal modo, un generalizzato meccanismo di proroga dei vigenti contratti di collaborazione del personale in servizio presso il suddetto Ufficio, omettendo però ogni indicazione circa eventuali limiti temporali, nonché in spregio della ratio del decreto legislativo 165/2001, (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Inoltre, posto che l’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010, dispone che il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, dall’ anno 2011, esclusivamente “nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”, la legge regionale in questione si porrebbe in pieno contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. nella misura in cui violerebbe il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi.
Il Consiglio dei Ministri ritiene che la legge n. 51 violi anche i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e l’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello stato l’ordinamento civile.
Semplificando, sembrerebbe quasi che la colpevole mancanza, nella legge, del termine di scadenza dei contratti in questione finirebbe per tramutare questi ultimi in contratti a tempo indeterminato, delineando, così, una evidente anomalia rispetto alla ratio dell’intera normativa in vigore in materia.
Ciò che stupisce è che una vicenda analoga si era verificata già con la legge regionale 49/2010 e, ancora una volta, peraltro, con riguardo alle assunzioni di personale.
In quella circostanza, l’attenzione del Consiglio dei Ministri (che, poi, ha deliberato di impugnare la legge) si era concentrata sull’art. 5 e, in particolare, sulla disposizione di cui al comma 1: “Ai fini del contenimento della spesa pubblica il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica, prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, devono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale”. Proprio in relazione a tale disposizione normativa, si lamentava, anche in questo caso, la violazione dei principi costituzionali in materia di Pubblica Amministrazione.
L’impugnazione di quest’ultima legge, poi, è stata deliberata anche con riguardo all’articolo 11 della stessa; infatti, prevedendo una procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato e riservando il 50% dei posti per il personale che ha svolto attività lavorativa a tempo determinato presso l’amministrazione regionale, questa disposizione, in base ai rilievi del Consiglio dei Ministri, si porrebbe in contrasto anche con l’articolo 36 del decreto legislativo numero 165/2001 (che prevede il ricorso a tali forme contrattuali soltanto in situazioni eccezionali e temporanee), e violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
Una situazione di “recidiva”, dunque, quella della Regione Abruzzo; in attesa di conoscere le decisioni della Corte costituzionale al riguardo, difatti, pare quantomeno anomalo che siano state impugnate due leggi regionali della stessa Regione e sulla stessa materia, peraltro in un lasso di tempo davvero brevissimo.
Rosangela Cassano
(Università “Magna Graecia” di Catanzaro”)
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