Con il voto di fiducia alla Camera del 2 marzo è finalmente terminato il lungo e complesso iter di approvazione (parlamentare) del decreto sul c.d. “federalismo municipale”. Volendo tralasciare le considerazioni, pur importanti, sulla procedura seguita per tale approvazione – per vero specchio non soltanto della attuale fragilità della maggioranza di governo, bensì della più radicata ed endemica crisi del rapporto fra Esecutivo e Legislativo – si intendono segnalare, di seguito, i punti più rilevanti della nuova disciplina in materia di fiscalità comunale.
Il testo del provvedimento trasmesso al Parlamento constava di otto articoli: art. 1 “devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare”; art. 2 “cedolare secca sugli affitti”; art. 3 “federalismo fiscale municipale a regime”; art. 4 “imposta municipale propria”; art. 5 “applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di possesso”; art. 6 “applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di trasferimento”; art. 7 “imposta municipale secondaria facoltativa”; art. 8 “ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie”.
In particolare, l’articolo 1 devolve ai Comuni il gettito derivante da alcuni specifici tributi statali inerenti al comparto territoriale e immobiliare (i.e. l’IRPEF sui redditi fondiari; le imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; il 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare; il 21,7% nel 2011 ed il 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti) a fronte di una contestuale e corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. Al fine di garantire la progressività e l’equilibrio territoriale di tale devoluzione, la norma prevede l’istituzione di un “Fondo sperimentale di riequilibrio” finanziato con il gettito dei summenzionati tributi immobiliari devoluti, i cui criteri di riparto saranno definiti con decreto del Ministro dell’interno, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
L’articolo 2 istituisce la c.d. “cedolare secca sugli affitti”, le cui aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato. Sono altresì modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari: al 2%, nel caso di prima casa di abitazione; al 9%, nelle restanti ipotesi. Tali aliquote sostituiranno – a decorrere dal 2014 – l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. In merito all’ambito soggettivo, si segnala come siano espressamente escluse dal relativo ambito di applicazione le locazioni realizzate nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione nonché quelle realizzate da enti non commerciali; in merito all’ambito – invece – oggettivo di applicazione della medesima, si stabilisce che possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva i redditi relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
È stata introdotta la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF da parte dei Comuni nei quali non risulti stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (limite massimo raggiungibile) e comunque l’aumento non potrà eccedere lo 0,2% annuo.
È stata istituita la c.d. “imposta di soggiorno”: i Comuni capoluogo di Provincia potranno introdurre una imposta fino a 5 € per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive; tale balzello si configura alla stregua di una “imposta di scopo”, essendo il relativo gettito destinato a finanziarie attività a favore del turismo.
È stata istituita l’imposta municipale propria (c.d. “IMU”) – a decorrere dal 2014 – per sostituire: l’IRPEF (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati; l’ICI; l’imposta di registro; l’imposta ipotecaria; l’imposta catastale; l’imposta di bollo; l’imposta sulle successioni e donazioni; le tasse ipotecarie; i tributi speciali catastali. Il presupposto impositivo è il possesso di immobili – diversi dall’abitazione principale – oppure il loro trasferimento. La aliquota è stabilita nello 0,76% (ridotta alla metà per gli immobili locati) modificabile di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione. Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché i fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit.
È altresì prevista – sempre a decorrere dal 2014 – l’imposta municipale secondaria: da introdursi con deliberazione del Consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari, essa ha come presupposto l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari, ed è parametrata in base alla durata dell’occupazione ed alla sua entità – espressa in metri quadrati o lineari – nonché in relazione a tariffe differenziate sulla tipologia e sulle finalità dell’occupazione medesima.
Ai Comuni è infine attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta.
In linea generale il decreto prevede un’attuazione progressiva e graduale della riforma, articolata sulla base di due regimi transitori: uno, relativo al regime fiscale, della durata di tre anni (2011-2013) destinato ad essere superato dal 2014 a seguito dell’istituzione della imposta municipale propria; l’altro – concernente il sistema di riequilibrio territoriale delle risorse – imperniato intorno ad un apposito fondo sperimentale di riequilibrio, destinato a durare sino all’attivazione del regime di perequazione ordinario previsto dalla legge delega, e comunque non oltre un periodo di cinque anni.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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