Con l’ordinanza 16 febbraio 2011, n. 1000 (pres. Trovato, est. Chieppa), la V Sezione del Consiglio di Stato solleva una questione di costituzionalità nell’ambito della controversa vicenda delle ultime elezioni regionali in Piemonte.
Nel giudizio a quo, è denunciata la falsità di alcuni documenti prodotti da una lista che ha conseguito voti determinanti per l’elezione dell’attuale Presidente della Regione. A causa di tale falsità, si è chiesto l’annullamento dell’ammissione della lista, nonché della proclamazione del Presidente.
Il giudice amministrativo – che non sembra dubitare perlomeno della serietà delle prove addotte dalle parti ricorrenti – ha già affermato, con sentenza non definitiva in pari data, di non potersi pronunciare nemmeno incidentalmente sull’autenticità della documentazione. La documentazione è assistita da fede privilegiata, che può essere superata solo da una querela di falso affidata alla cognizione del giudice ordinario (art. 8, comma 2, cod. proc. amm.). In attesa dell’esito della querela, il giudizio amministrativo dovrebbe essere sospeso (art. 77 cod. proc. amm.).
Ma è chiaro che, se così avvenisse, il giudizio amministrativo risulterebbe inutile. Il rimettente ricorda i fatti che hanno portato a Cons. St., Ad. Plen., 2 dicembre 2010, n. 3: dovendo attendere l’esito della querela di falso, il giudizio (su elezioni comunali) si è concluso quando il mandato elettorale era ormai scaduto e da tempo si erano svolte nuove elezioni. In situazioni del genere, non giova nemmeno il potere cautelare, che Corte cost. n. 236 del 2010 ha valorizzato come “elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale”, necessario ad assicurare “la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese”.
Secondo il Consiglio di Stato questa situazione normativa non ha oggi alcuna giustificazione. Essa “trae origine in un periodo storico, in cui le parti del processo amministrativo e lo stesso g.a. non avevano a disposizione strumenti probatori idonei per siffatti accertamenti”. Ma tutto ciò è ormai superato: dinanzi al giudice amministrativo si possono usare tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile (artt. 63 ss. cod. proc. amm.; con l’eccezione di giuramento e interrogatorio formale); il giudizio elettorale, poi, è esteso al merito e si svolge secondo una tempistica serrata, “diretta a garantire un processo celere, che giunga a conclusione quando ancora gli effetti della pronuncia siano utili per la parte vittoriosa” (artt. 126 ss. cod. proc. amm.; restano aperte alcune questioni relative all’impugnazione degli atti preparatori, ma esse non rilevano nel caso). In questo contesto, la limitazione alla cognizione del giudice amministrativo non ha più senso.
Per questi motivi il Consiglio di Stato mette in dubbio la costituzionalità sia delle norme del codice del processo amministrativo, sia della legislazione previgente (“tenuto conto che il (…) giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del Codice e deciso in sede di appello dopo tale entrata in vigore”) “nella parte in cui non consentono al giudice amministrativo di accertare nelle controversie elettorali l’eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale”. La questione è sollevata per violazione degli artt. 24, 97, 103, 111 e 113 Cost., nonché dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU (sulla falsariga dei rilievi contenuti in Corte cost. n. 236 del 2010). Con specifico riguardo al cod. proc. amm., si denuncia anche la violazione dell’art. 76 Cost. in relazione alla legge delega (legge n. 69 del 2009, art. 44), nella parte in cui questa prescriveva di assicurare la concentrazione della tutela e la rapidità del contenzioso elettorale.
Il Consiglio di Stato precisa che la questione riguarda non tutti gli atti pubblici, ma esclusivamente quelli del procedimento elettorale: poiché essi rilevano soltanto ai fini di tale procedimento, “non vi è alcuna esigenza di un accertamento con effetti generali ed erga omnes, quale l’accertamento del falso in sede civile”.
Michele Massa
(Università Cattolica di Milano)
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