La legge della regione Umbria n. 3/2010 (“Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”) offre l’occasione alla Corte costituzionale di tornare sulla (delicata) materia del riparto di competenza tra Stato e Regioni in tema di appalti di lavori pubblici (cfr. Corte cost., sent. 43/2011). Com’è noto, tale ambito in effetti non costituisce una materia: ed invero “le questioni di costituzionalità devono essere esaminate in rapporto al contenuto delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali [lavori pubblici nazionali o regionali, ndr.] in cui esse trovano collocazione”.
È proprio con riferimento al suddetto riparto di competenza legislativa che la Consulta censura – pesantemente – la normativa regionale impugnata: sia la disposizione che prevedeva la possibilità di “utilizzare l’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, approvati prima della data di pubblicazione dell’aggiornamento a condizione che i relativi bandi, avvisi o lettere di invito per l’esecuzione dei lavori” fossero pubblicati o trasmessi “entro il successivo mese di giugno”, in quanto ritenuta rientrante nella materia “ordinamento civile” di esclusiva competenza legislativa dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. l); sia la disposizione che prevedeva – all’esito della procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – la determinazione dei corrispettivi concordata tra il responsabile del procedimento e il professionista incaricato, in quanto anch’essa rientrante nella materia “ordinamento civile”, in specie sotto il profilo del contenuto (negoziale) del contratto di appalto già oggetto della disciplina stabilita dal Codice dei contratti pubblici (cfr. d.lgs. 163/2006).
Quanto poi alla possibilità di stipulare contratti “aperti” della durata massima di quattro anni – il cui contenuto è cioè liberamente determinabile, in ragione delle esigenze espresse dalla relativa amministrazione durante il periodo di efficacia del medesimo – la Corte ha ribadito che spetta al Legislatore statale individuare il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture; ciò sia per garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, sia per contemperare il principio di libera concorrenza con l’autonomia negoziale delle singole amministrazioni.
Sul punto pare allora di poter affermare che il presidio statale sull’ordinamento civile e sulla tutela della concorrenza – cfr. rispettivamente lett. l) ed e), art. 117, co. 2 – oltreché i rilevanti profili di interferenza con il diritto dell’U.E. in materia impediscano, in effetti, alle Regioni d’intervenire in un settore pur strategico della amministrazione pubblica.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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