É stato definito con la sentenza n. 69 del 2011 il giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Diversi risultano essere gli ambiti interessati: quello sanitario, con riguardo alla stabilizzazione del personale precario, compresi i dirigenti di primo livello (eccetto i dirigenti delle strutture semplici e complesse) (commi da 55 a 63); quello inerente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti (comma 69) e, infine, la retribuzione e anzianità di servizio dei dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della Regione Campania (commi da 83 a 91).
Per quel che concerne i commi da 51 a 63, le disposizioni in essi contenute realizzano un’estensione delle “procedure di stabilizzazione alla ‘dirigenza di primo livello’ (con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse) che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende”, sostanzialmente riproducendo una normativa già dichiarata illegittima dalla Consulta per violazione del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. La Corte si pronuncia per l’illegittimità sulla base dell’affermata violazione dell’art. 117, II co., lettera l, stante che il rapporto di lavoro rientra nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato, nonché dell’art. 117, III co., per quel che attiene alla lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Il comma 69 incide profondamente sulla materia dei rifiuti, disponendo una modifica nella competenza relativa alla gestione dell’attività di smaltimento di essi e ponendosi così in contrasto con i dettami della normativa statale. Ne viene dichiarata l’illegittimità costituzionale sulla base della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, laddove, invece, la Regione Campania aveva dedotto che la materia potesse farsi rientrare nella voce “governo del territorio”.
Per quel che concerne la materia della retribuzione e anzianità di servizio, disciplinata ai commi dall’83 al 91, la questione di legittimità costituzionale viene dichiarata non fondata solo relativamente a un comma (il n. 83); per il resto, la Corte ritiene che la normativa realizzi, ancora una volta, la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile poiché, introducendo incentivi economici alla risoluzione anticipata del rapporto, la normativa regionale andrebbe a configurare in tutto e per tutto un nuovo istituto economico.
Va peraltro precisato che la Corte dichiara inammissibile, con separata ordinanza, la costituzione in giudizio della Regione Campania, in quanto fondata su decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Campania, senza che fosse intervenuta delibera alcuna della Giunta; requisito, questo, ritenuto vera e propria condicio sine qua non dalla Consulta ai fini della costituzione in giudizio. Viene ribadito difatti che “la delibera adottata da un organo meramente amministrativo deve considerarsi radicalmente nulla in quanto non idonea a produrre qualsivoglia effetto, ivi compreso quello di interrompere il termine perentorio per la costituzione in giudizio”. A nulla è a tal punto valsa la delibera della Giunta, poichè pervenuta tardivamente, a dispetto della perentorietà dei termini di costituzione in giudizio previsti dall’articolo 32, ult.co., della l. 87 del 1953.
Inammissibili sono giudicati anche gli interventi della Federazione Precari della Sanità Campana, la FP-CGIL-Medici Campania e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – Associazione sindacale Medici Dirigenti, perché “promananti da soggetti privi di potestà legislative”. La Corte consolida ulteriormente l’orientamento restrittivo in materia di intervento in giudizio, affermandone anche in questa sede l’inesperibilità, sulla base dell’assunto che “le norme impugnate non hanno per oggetto, in modo immediate e diretto, una posizione giuridica differenziata delle parti intervenienti, che possa venire irrimediabilmente pregiudicata dall’esito dei presenti giudizi”.
Alessia Fusco
(Dottoranda di ricerca in “Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali” – Università di Genova)
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