La questione di legittimità costituzionale sollevata dallo Stato in relazione all’art. 7, co. 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2010 (“Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni”) suggerisce – pur nella sua linearità, anche in ordine all’esito (scontato) della medesima – alcune interessanti considerazioni.
Secondo il Ricorrente la disposizione impugnata non soltanto “esulerebbe dagli ambiti di competenza legislativa provinciale” ma altresì “violerebbe […] il divieto, contenuto nell’art. 75, secondo comma, della Costituzione, di sottoporre a referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio”. Ed infatti, ai sensi del summenzionato comma 2, articolo 7, della legge provinciale “il Consiglio [dei Comuni, ndr.] con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all’articolo 6, comma 1”; in specie la richiamata disposizione prevede che “il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge […] quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale [corsivi aggiunti, ndr.]”. Fra i poteri del Consiglio dei Comuni – già organo di consultazione e collaborazione fra la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni del territorio provinciale (cfr. art. 1, co. 1, della legge provinciale in oggetto) – rientrerebbe quindi quello di chiedere un referendum abrogativo per leggi tributarie, di bilancio e aventi ad oggetto manovre finanziarie provinciali.
È sotto questo profilo che – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – debbono allora intendersi implicitamente richiamati i limiti sanciti dall’art. 75, co. 2, Cost.: statuendo quest’ultimo il divieto espresso di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio e dovendo, d’altro canto, la potestà legislativa regionale svolgersi in armonia con la Costituzione, la illegittimità della impugnata disposizione della legge provinciale deriverebbe dal rendere (indirettamente) possibile lo svolgimento di un referendum popolare anche per leggi (provinciali) di carattere tributario. E peraltro la Corte costituzionale – si rileva in narrativa – aveva già chiarito che l’interpretazione (necessariamente) sistematica dell’articolo 75 esclude la sottoponibilità a referendum anche di disposizioni aventi effetti “strettamente collegati all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75 Cost. [corsivi aggiunti, ndr.]”.
Rilevato tuttavia che, pendente il giudizio di legittimità costituzionale, il Legislatore provinciale ha comunque provveduto a modificare il testo della disposizione censurata – escludendo dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei Comuni può chiedere la effettuazione di referendum abrogativo appunto quelle aventi ad oggetto tributi locali, la finanza locale e la manovra finanziaria provinciale – la Corte costituzionale dichiara cessata della materia del contendere.
Se così – pacificamente – si chiude il giudizio, resta però una indicazione – ovvero un monito? – deducibile dalla questione de qua: anche in tempi di federalismo fiscale, non v’è dubbio alcuno che la materia tributaria non è nella “diretta disponibilità” del corpo elettorale, stante la copertura di cui all’art. 75 Cost. ed, in parte, anche dell’art. 23. Pertanto è ancora (e sempre) la politica – a livello sia nazionale, sia locale – che deve occuparsi di governare il sistema fiscale; e ciò ben aldilà di vuoti proclami (per lo più propagandistici) sulla – peraltro inopportuna – introduzione di un modello di controllo “immediato” sulle scelte di politica fiscale.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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