La materia “energia” è sempre più alla ribalta in questi ultimi tempi e giorni – il riferimento è da un lato al dibattito sugli incentivi per gli impianti da fonti di energia rinnovabile, e dall’altro al difficoltoso avvio della strategia del Governo per il rilancio dell’energia nucleare – ma il pretesto per parlarne scaturisce da ben altro problema, quello del profilo procedimentale connesso alle decisioni riguardanti tale settore.
L’attenzione nasce da una decisione del giudice amministrativo del Molise, che non è certo isolata e che è emblematica nel rappresentare un profilo altamente critico di procedimenti autorizzatori in materia energetica. Con sent. n. 98/2011 il Tar Molise affronta una vicenda di sovrapposizioni ed intrecci di pareri, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni uniche in merito alla realizzazione di un parco eolico, istanza resa – se possibile – più complessa dal subentro di una nuova impresa al posto di quella originariamente richiedente.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise contestano la propria estromissione dalla conferenza di servizi indetta per assumere le determinazioni conclusive relative alla domanda di rilascio dell’autorizzazione unica in virtù dell’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003, che prevede che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Trattandosi di conferenza di servizi obbligatoria – posto che ai sensi del co. 3 deve essere necessariamente convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e che alla conferenza, ai sensi del successivo co. 4, partecipano tutte le Amministrazioni interessate – la mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di Amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria determinano inevitabilmente l’illegittimità dell’autorizzazione unica: il giudice ne dà motivazione spiegando che “ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto”.
Come si è detto, la vicenda non è nuova nel nostro ordinamento e segnala la presenza di un nodo assai problematico che oggi paralizza le decisioni in materia energetica e rende incerti e imprevedibili i tempi per gli operatori del settore. L’introduzione dell’istituto del c.d. procedimento unico, finalizzato evidentemente a concentrare in uno solo i diversi iter autorizzatori incardinati presso le singole Amministrazioni competenti, e dunque ad abbreviare i tempi e a snellire le procedure, sta oggi rivelando anche aspetti di criticità, come la giurisprudenza amministrativa chiaramente dimostra. E ciò in ragione soprattutto del fatto che nel procedimento in esame si incrociano – e dunque richiedono valutazione e ponderazione – interessi assai diversificati ma tutti riconducibili alla comunità nella sua interezza, cosicché il prevalere dell’uno o dell’altro comportano, in ogni caso, una compressione dell’interesse generale.
Interessi sociali, ambientali e infine quelli legati alla tutela della salute si sovrappongono nelle decisioni di natura energetica: rispetto ad essi la conferenza di servizi dovrebbe risultare sede di composizione e di bilanciamento.
Nel caso in esame l’interesse trascurato è stato quello di carattere paesaggistico-ambientale, cosicché la scorretta convocazione della conferenza di servizi determina l’illegittimità dell’autorizzazione unica, nonostante sia comunque intervenuta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, rispetto alla quale la Soprintendenza non aveva neppure esercitato il potere di annullamento. Il Tar Molise, richiamandosi a pregressa giurisprudenza amministrativa sul punto, chiarisce infatti che il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia. Va detto, a onor del vero, che nel caso di specie l’autorizzazione regionale è stata rilasciata con riserva di ulteriori verifiche ed approfondimenti da condurre proprio in sede di conferenza di servizi, al fine di consentire alla Soprintendenza di esercitare ivi i propri poteri di controllo prima della determinazione definitiva.
La vicenda, tuttavia, mette a nudo i vincoli e le contraddizioni di un istituto che parrebbe sempre più richiedere interventi legislativi di semplificazione e di snellimento, per evitare che una procedura concepita per porre a confronto tutti i soggetti interessati – Amministrazioni e non – finisca invece per diventare la causa del rallentamento e della complicazione di procedimenti autorizzatori che oggi, più che mai, necessitano invece di essere agili e trasparenti, in nome della tutela di tutti gli interessi implicati: la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la tutela del paesaggio e dell’ambiente, la tutela della salute, la tutela della concorrenza.
Camilla Buzzacchi
(Università di Milano-Bicocca)
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