Le parole sono pietre, diceva Carlo Levi. E la Corte costituzionale lo sa bene. Nell’ordinanza n. 20 del 2011, nel dichiarare estinto un conflitto di attribuzione instaurato dalla Regione Campania contro la deliberazione del Consiglio dei ministri di nomina del Presidente pro tempore della Regione quale Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale, il giudice delle leggi ha impiegato l’improprio termine “Governatore” per indicare l’organo di vertice dell’esecutivo regionale.
Si legge, infatti, in tale decisione: “con memoria depositata il 23 novembre 2010 la Regione Campania ha dichiarato che, a seguito dell’avvicendamento ai vertici della Regione e della conseguente sostituzione della delibera impugnata con altra contenente la nomina del nuovo Governatore, è venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso“.
Con l’avvicendamento del nuovo Presidente al precedente, la Regione ha perso interesse al conflitto, instaurato per presunta mancanza dei presupposti della deliberazione del Consiglio dei ministri e per violazione del principio di leale collaborazione, ed ha così deciso la rinunzia formale al ricorso. Nel prendere atto di tale epilogo, la Corte costituzionale ha finito con il “ribattezzare” il Capo dell’esecutivo regionale.
Accortasi del lapsus, la Consulta ha successivamente provveduto alla correzione dell’errore materiale, emanando l’ordinanza n. 105 del 2011, con cui, “considerato che, nella motivazione dell’ordinanza, al settimo capoverso, il legale rappresentante della Regione Campania, impropriamente, è stato indicato come Governatore, anziché come ‘Presidente pro-tempore della Giunta regionale‘”, e “ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una mera ordinanza di estinzione del processo“, ha disposto che “nella ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel settimo capoverso, seconda riga, della motivazione, laddove si legge ‘Governatore’ deve intendersi ‘Presidente pro-tempore della Giunta regionale“.
Insomma, l'”avvicendamento ai vertici della Regione” può comportare la rinuncia a un ricorso, ma di certo non può determinare il mutamento del nome dell’organo di vertice del Governo regionale.
Alessandro Morelli
(Università “Magna Graecia” di Catanzaro)
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