La sentenza n. 94 del 2011 è l’esito dell’impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso gli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria, 10 novembre 2009, n. 52, “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”.
Le censure avanzate dall’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ruotano intorno al presunto contrasto delle disposizioni impugnate con l’art. 117, comma 2, lett. l, della Costituzione.
In particolar modo, il ricorrente adduce che la formulazione dell’art. 7, comma 1, della legge regionale ligure determina l’insorgere di un vero e proprio obbligo a contrarre, in quanto postulando che “la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d’accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni“, introduce un divieto per gli operatori di rifiutare la prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie per motivi attinenti all’orientamento sessuale o all’identità di genere.
Secondo la Consulta l’art. 7, comma 1, “non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati, ma contiene una norma programmatica, che impegna la Regione stessa, nell’ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine alla erogazione di servizi pubblici e privati“.
La garanzia della parità di accesso alle prestazioni di servizi pubblici, sottesa alla disciplina della l. reg. n. 52/2009, rappresenta una scelta effettuata dalla Regione per assicurare l’attuazione dei principi di non discriminazione e non conduce all’introduzione ex lege di un obbligo a contrarre. Infatti, quest’ultimo comporta, in base al dettato dell’art. 1679 c.c., la necessaria effettuazione della prestazione nei confronti di quanti ne facciano richiesta da parte degli operatoti esercenti un pubblico servizio di linea. Tale disposizione codiscistica è ritenuta suscettibile di applicazione analogica a tutti quei servizi pubblici che hanno la finalità di assicurare al cittadino il godimento di prestazioni idonee a soddisfare bisogni primari. La normativa regionale, lungi dall’introdurre un obbligo siffatto, si limita ad impegnare la Regione nell’erogazione dei servizi pubblici e privati a garantire la parità di accesso a simili servizi, evitando situazioni discriminatorie.
Le censure mosse alla legge ligure si concentrano anche sull’art. 13, comma 3, che prevede nel caso di violazione degli obblighi di non discriminazione l’applicazione di sanzioni, in quanto la presunta illegittimità di tale articolo, secondo il ricorrente, discende “per relationem” dalle valutazioni di illegitimità dell’art. 7, nel quale va rintracciata la delineazione della fattispecie da sanzionare.
La Corte costituzionale osserva sul punto che «una volta stabilito che l’art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009 non invade la competenza legislativa statale, l’asserito rapporto di connessione con tale norma non può di per sé determinare l’illegittimità della disposizione di cui all’art. 13, comma 3, della medesima legge regionale».
L’ultima norma oggetto dell’impugnativa statale è l’art. 8, comma 2, in base al quale “chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute“. L’Avvocatura generale dello Stato ritiene che in questa ipotesi vi sia la lesione della competenza statale in quanto la disposizione introduce “la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario“, determinando un’interferenza con la disciplina in tema di rappresentanza. Anche rispetto a tale articolo la Corte non ravvisa alcuna lesione dell’art. 117, comma 2, lett.l , Cost., in quanto “la disposizione non disciplina l’istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute“; possibilità, peraltro, come evidenziato nella stessa sent. n. 94/2011, già prevista dall’art. 9 del d. lgs. n. 196 del 2003.
Pertanto, con la sent. n. 94 la Corte costituzionale, nel respingere i dubbi di costituzionalità della legge n. 52/2009 della regione Liguria, non riscontrando nelle disposizioni censurate alcuna lesione della competenza esclusiva dello Stato, contribuisce ad inserire un ulteriore tassello nella delineazione della “controversa” ed elastica nozione di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l., della Costituzione.
Daniela Belvedere
(Università di Messina)
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