Un nuovo passo avanti nel disegno dell’autonomia statutaria: l’edizione straordinaria del bollettino ufficiale, numero sette, anno XLIII, della Regione Molise reca la prima pubblicazione a fini notiziali del nuovo Statuto regionale, approvato dal Consiglio Regionale molisano in prima deliberazione in data 19 luglio 2010 e in seconda deliberazione in data 22 febbraio 2011. Il nuovo Statuto prende il posto di quello previgente, deliberato dal Consiglio regionale del Molise nelle Sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971, approvato ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, della Costituzione, con la legge n. 347 del 22 maggio 1971, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario al n.148 del 14 giugno 1971.
Lo Statuto molisano vede la luce a distanza di due anni da quello della Regione Campania (l. regionale n.6/2009), ultima, prima di adesso, ad aver dato attuazione alla previsione dell’articolo 123 della Costituzione, così come novellato dalla l. cost. 22 novembre 1999, n.1.
Composita risulta essere la sua struttura, articolata in 72 articoli, ripartiti in dieci titoli. La materia statutaria appare ripartita secondo il seguente ordine: “Principi” (Tit.I); “La partecipazione popolare” (Tit. II); “Gli organi della Regione” (Tit. III); “Leggi e regolamenti regionali” (Tit. IV); “Ordinamento amministrativo” (Tit. V); “Programmazione, finanza, bilancio, demanio e patrimonio” (Tit. VI); “Rapporti con le autonomie locali” (Tit. VII); “Rapporti con l’Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati” (Tit. VIII); “Organi di consultazione e garanzia” (Tit. IX); “Disposizioni finali e transitorie” (Tit. X).
Alcune osservazioni. In tema di forma di governo, si assiste a una sostanziale conferma della forma di governo ‘transitoria’: nel prevedere l’elezione contestuale, a suffragio universale e diretto, del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, l’articolo 33 accoglie apertis verbis la forma di governo neoparlamentare.
Particolare la caratterizzazione del Presidente del Consiglio regionale. A differenza di quanto previsto in altre Regioni (la Campania, ad esempio), il neonato Statuto molisano dispone che Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio regionale non siano unus et idem. L’articolo 24 stabilisce sul punto che il Consiglio regionale proceda, “come suo primo atto, alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza, con l’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari”.
Con favore, avuto riguardo alla qualità della normazione regionale, va accolta la saggia e lungimirante previsione di cui all’articolo 31. In tale locus dello Statuto molisano trova ‘diritto di cittadinanza’ il Comitato per la legislazione, istituito dal Consiglio regionale e composto di tre consiglieri regionali. Tale organo è preposto a rendere pareri “sui progetti di regolamento della Giunta regionale, sulle proposte di leggi regionali contenenti disposizioni di delegificazione e sugli atti di indirizzo del Consiglio regionale inerenti alla predisposizione di testi unici”, “sotto i profili dell’omogeneità, della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione e dell’efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente”.
Quali, però, le sorti del neonato Statuto? Si apprende da fonti non ufficiali (Lo statuto del Molise va modificato, di G.M., in l’Occidentale; A. Ciaramella, Il Governo boccia lo Statuto “Articoli incostituzionali”, in Il tempo.it) che, in data 23 marzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta dell’onorevole Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, e su parere conforme del Ministero dell’Interno, del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per le riforme istituzionali, abbia promosso questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale su alcune norme dello statuto molisano. Le doglianze del Governo si appuntano su tre dei settantadue articoli: il 30, il 53 e il 67.
L’articolo 30, comma 4, disponendo che le commissioni consiliari permanenti possano “convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio”, viene ritenuto dal Governo in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera l; in ballo vi sarebbe anche il riferimento all’articolo 326 del codice penale.
Lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l, sarebbe la previsione dell’equiparazione del personale degli enti pubblici non economici al personale regionale, ex articolo 53, comma 4, dello Statuto.
Da ultimo, sul punto dei rapporti tra la Regione Molise e l’Unione europea, il Governo adduce che l’articolo 67, comma 1, nel prevedere che “La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea”, concreterebbe la violazione degli articoli 117, comma 5, e 121, comma 2, della Carta fondamentale.
In sospeso, dunque, la nuova pagina dell’autonomia statutaria molisana. Giungeranno forse, prima che il giudizio venga definito dalla Corte – i tanto sospirati Statuti di Veneto e Basilicata?
Alessia Fusco
(Università di Genova e di Messina)
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