L’art. 17, commi 1 (primo e secondo periodo) e 2 (primo periodo) del d.l. n. 195/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26/2010, disciplinava una procedura straordinaria di designazione di commissari straordinari delegati, chiamati a dare attuazione a tutte le misure necessarie per intervenire nelle situazioni a più alto rischio idrogeologico, allo scopo di tutelare le infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
Secondo quanto disponeva la norma, il procedimento di nomina si sarebbe perfezionato con l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’ambiente, previa acquisizione, da parte di quest’ultimo, dei pareri, rispettivamente, del Ministro delle infrastrutture, del Dipartimento della protezione civile e dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessati.
La disciplina contemplava, inoltre, l’affidamento al Ministro dell’ambiente (in tal caso, previa acquisizione del solo parere del Ministro delle infrastrutture e del Dipartimento della protezione civile) dell’attività di coordinamento delle fasi concernenti la programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi pianificati.
Queste disposizioni costituiscono l’oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata, in via principale, dalla Provincia autonoma di Trento e definita con la sentenza n. 109/2011.
La Provincia ricorrente denunciava la violazione dello Statuto regionale, il quale attribuisce, all’art. 8, n. 13, la competenza legislativa primaria alle Province autonome in materia di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche», ricordando, peraltro, che l’art. 14, co. 3, dello Statuto stesso impone, in funzione dell’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, la predisposizione di un apposito «piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato». L’atto fu in effetti adottato e reso esecutivo tramite d.P.R. 15/2/2006.
E’ asserito, inoltre, il contrasto con un’ampia serie di disposizioni attuative dello Statuto regionale T.A.A., nonché del principio di leale collaborazione.
Il giudice costituzionale motiva la fondatezza della questione, sottolineando l’ampio spettro di forme di collaborazione previsto dal legislatore, in riferimento alla protezione del suolo dal rischio idrogeologico. Il ricorso al principio cooperativo appare, nel caso di specie, giustificato dall’intreccio delle competenze sulla materia in questione, ben presente al legislatore che, proprio per questo, ha imposto pervasive strategie di cooperazione tra i livelli di governo – in particolare lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano – per procedere alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di tutela. Anzi, la previsione delle intese darebbe soddisfazione, secondo la Corte, all’esigenza «del reciproco rispetto delle competenze statali e della Provincia interessata» (n. 5, motivazione in diritto).
Di questo necessario coinvolgimento della Provincia interessata le disposizioni legislative censurate non hanno tenuto conto, nella misura in cui attribuivano ai commissari straordinari una vasta serie di poteri piuttosto penetranti, finanche estesi a ipotesi di deroga della normativa vigente in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, salva, ovviamente, l’applicazione del diritto comunitario. Il momento della nomina dei predetti commissari, articolato in una procedura concentrata esclusivamente su organi del Governo e, infatti, culminante nell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio, ritagliava un minimo coinvolgimento della Provincia autonoma, che si traduceva soltanto nella formulazione di un parere.
Ad avviso del giudice delle leggi si tratta di una forma del tutto inadeguata di partecipazione. L’inadeguatezza assume un duplice profilo: per un verso l’intervento è limitato alla sola fase della nomina dei commissari, «mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia, per le fasi e le determinazioni successive» (ibidem). Per l’altro verso, la collaborazione appare fortemente depotenziata, posto che si esaurisce nell’acquisizione del parere, vale a dire nella forma partecipativa più debole.
La scelta del legislatore si colloca dunque in contrasto tanto con le suddette norme statutarie, quanto con alcune disposizioni di attuazione dello Statuto, le quali, come la Corte costituzionale ha più volte sostenuto, possono correttamente assumere, nel giudizio di legittimità costituzionale, la veste di parametro. Proprio queste ultime norme si lasciano specificamente apprezzare per aver realizzato, attraverso la generalizzazione del principio collaborativo, un armonico equilibrio tra le competenze dello Stato e quelle delle Province autonome.
E’ utile infine, attirare l’attenzione sulla statuizione conclusiva della Consulta, che estende l’efficacia della sentenza anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in ragione del fatto che le norme legislative statali, oggetto del giudizio, hanno violato l’ordinamento statutario della Regione Trentino-Alto Adige, dispiegando, perciò, i loro effetti lesivi anche nei confronti dell’altro ente di governo.
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, conseguente alle argomentazioni considerate, la Corte aggiunge un altro, significativo tassello alla costruzione del sistema autonomistico, sulla base del principio cooperativo.
Vincenzo Satta
(Università Cattolica di Milano)
Foto | Flickr.it



