La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha approvato il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle provincie, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (cfr. atti parlamentari, n. 317).
Le principali innovazioni al sistema fiscale riguardano la c.d. “fiscalizzazione dei trasferimenti”, la conversione in “tributi propri” di alcune imposte, la introduzione del principio di “territorialità” del prelievo, la rideterminazione delle addizionali IRPEF e dell’IVA, la riduzione dell’IRAP; a ciò si aggiunge la determinazione dei costi standard nel settore sanitario, funzionale a consentire il superamento del criterio della spesa storica.
Per quanto specificamente concerne l’autonomia di entrata delle Regioni, le disposizioni del decreto si pongono in linea sia con le indicazioni della legge delega 42/2009, sia con quelle della giurisprudenza costituzionale.
In primo luogo, in relazione alla c.d. “fiscalizzazione dei trasferimenti”, ogni Ente dovrà coprire i costi di esercizio delle funzioni di competenza con risorse proprie, al fine di garantire la responsabilizzazione degli amministratori locali ed il controllo dell’elettorato sulla relativa gestione finanziaria (art. 1). A tal fine, a partire dal 2013, i trasferimenti statali saranno soppressi e sostituiti con risorse derivanti dal gettito tributario; ugualmente saranno soppressi i trasferimenti regionali agli Enti locali (art. 6).
In secondo luogo – sempre a decorrere dal 2013 e ferma restando la facoltà delle Regioni di sopprimerli – saranno trasformati in “tributi propri regionali derivati”: la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (art. 7).
In terzo luogo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’addizionale regionale all’IRPEF sarà rideterminata, a partire dal 2013, in modo tale da garantire alle Regioni a statuto ordinario un ammontare di entrate pari a quelle attualmente garantite dal gettito dell’aliquota di base sinora vigente, dai trasferimenti statali e dalla compartecipazione all’accisa sulla benzina; al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale a carico, è previsto che lo stesso decreto riduca proporzionalmente le aliquote dell’IRPEF di competenza statale. Sempre a partire dal 2013 le Regioni potranno aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base: le maggiorazioni sono fissate secondo un incremento graduale pari allo 0,5 per cento per l’anno 2013; all’1,1 per cento, per l’anno 2014; al 2,1 per cento, a decorrere dall’anno 2015 (art. 5).
In quarto luogo, a partire dal 2013 la compartecipazione delle Regioni ordinarie al gettito dell’IVA sarà fissata in rapporto al principio della territorialità: tenendo conto del luogo di consumo, coincidente con quello di cessione dei beni, con il domicilio del soggetto fruitore servizi o con la ubicazione dell’immobile ceduto (art. 3).
In quinto luogo ciascuna Regione – dal 2013 e con propria legge – potrà ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni alla base imponibile nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti fiscali: l’onere delle eventuali agevolazioni dovrà gravare esclusivamente sui bilanci regionali, senza alcuna possibilità di compensazione con risorse statali (art. 4).
Alle Regioni sarà assicurato l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale, sia dei tributi propri derivati sia delle addizionali dei tributi erariali. Quanto alla gestione dei tributi regionali, infine, si prevede che le Regioni possano definire le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché i criteri e le regole di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione, mediante convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia delle Entrate; ciò fermo restando che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia delle Entrate.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
Foto | Flickr.it



