Il 15 marzo 2011 è stata presentata, alla Camera dei deputati, la proposta di legge n. 4174 (primo firmatario: Gidoni) recante “Istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione e delega al Governo per la disciplina all’avanzamento dei suoi componenti”.
Con questo testo legislativo, composto da otto articoli, ci si proponeva (almeno nelle intenzioni) di introdurre nell’ordinamento italiano un organismo molto simile alla Guardia nazionale operante negli Stati Uniti d’America. Difatti, sebbene nella relazione si ammetta l’esistenza di “caratteristiche peculiari dell’architettura costituzionale statunitense”, ci si affretta a concludere che “alcuni aspetti dell’esperienza oltreoceano siano meritevoli di considerazione e applicabili anche all’ordinamento italiano”.
In realtà, confrontando la proposta di legge in commento con le disposizioni relative alla National Guard statunitense (in particolare, il Titolo 10 dello US Code), è agevole notare una quasi totale uniformità di disciplina salvo che per la sostituzione dei compiti dei Governatori degli Stati federali con quelli (quasi identici) dei Presidenti delle Regioni (così denominati proprio nell’articolato in questione).
Il testo prevede che il Corpo dei volontari sia composto, previo superamento di esami psico-attitudinali, da militari che non sono più in servizio (senza demerito) e che non abbiano superato i 40 anni di età, e questo stesso limite varrà anche per gli ufficiali e i sottoufficiali che dovessero richiedere l’arruolamento.
Inoltre, l’art. 6, nel regolare gli obblighi del personale del Corpo, prevede che “il personale è tenuto a prestare regolare servizio nei battaglioni regionali per almeno un mese all’anno”, e che “il servizio è remunerato su base giornaliera secondo le norme vigenti che si applicano al personale in servizio nell’Esercito”.
Nella relazione alla proposta di legge, si evidenzia l’esigenza di predisporre “uno strumento agile e flessibile che possa essere impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per fare fronte alle situazioni che esigono l’attivazione del sistema di protezione civile”.
In realtà, però, dopo la trasposizione di questo obiettivo nel comma 2 dell’art. 1, il comma 3 del medesimo articolo aggiunge una ulteriore (e, per la verità, molto discrezionale) ipotesi di attivazione del Corpo dei volontari militari: “Il Corpo assicura, altresì, il concorso al mantenimento dell’ordine pubblico qualora il Consiglio dei ministri o i presidenti delle Regioni interessate ne deliberino la necessità”. Si rimanda dunque a concetti, quali l’”ordine pubblico” e la “necessità”, che, oltre a non avere un significato pienamente univoco né in dottrina né in giurisprudenza, verrebbero rimessi alla totale discrezionalità dell’Esecutivo nazionale, o, al più, del “Presidente della Regione” (e non esplicitamente all’esecutivo regionale).
Occorre rilevare, a questo punto, che in base al comma 1 dell’art. 3, “il Corpo è organizzato territorialmente in venti battaglioni regionali, la cui denominazione corrisponde a quella della regione di appartenenza”; è fin troppo evidente (anche in altri punti del testo), il richiamo al precedente legislativo delle “ronde” (legge 15 giugno 2009, n. 94), delle quali gli “eserciti regionali” paiono rappresentare una evoluzione in senso militarizzato e più esplicito. Il rilievo che, a prima lettura, pare potersi evidenziare, è quello relativo a un tentativo di minare quello che, nel nostro ordinamento, risulta essere il fattore più unificante tra tutti gli altri: il monopolio statale dell’uso della forza.
Difatti, ai commi 7 e 8 dell’art. 8 si precisa ulteriormente che “I battaglioni regionali rispondono ai presidenti delle rispettive regioni ogni qualvolta essi ne ritengono necessario l’utilizzo per fronteggiare situazioni locali che mettono in pericolo l’incolumità della popolazione.
Nel caso di cui al comma 7, i presidenti delle regioni dispongono la mobilitazione del Corpo nel proprio territorio di competenza, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro dell’interno”. Una mera comunicazione, quindi, quella che dovrebbe promanare dal presidente della Regione nei confronti degli organi centrali dello Stato; nel merito, dunque, questi ultimi non paiono avere poteri di sindacato su quelli che, in sostanza, rimarrebbero poteri di esclusiva pertinenza del Capo dell’esecutivo regionale.
L’art. 4, poi, si occupa anche dell’equipaggiamento del personale del Corpo (“esclusivamente armi leggere”), delle uniformi (che “corrispondono a quelle in uso nell’Esercito”) e dei distintivi (che “evidenziano l’appartenenza ai singoli battaglioni regionali”).
Inoltre, l’art. 5 delega il Governo ad adottare, “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l’avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa volontari del Corpo” in base a criteri direttivi indicati dal medesimo articolo.
Occorre dar conto del fatto che, in data 9 aprile 2011, gli organi di informazione hanno diffuso una nota del primo firmatario della proposta di legge in commento, Gidoni: “Non appena gli uffici della Camera assegneranno il provvedimento sulla Riserva mobilitabile in caso di calamità alla Commissione di merito, chiederemo l’accantonamento dell’esame” sulla base del fatto che, “dato il clima politico venutosi a creare attorno a tale provvedimento”, si ritiene opportuno aspettare “tempi migliori per un sereno confronto”.
A prescindere dalle considerazioni che il dibattito politico non mancherà certamente di evidenziare, ciò che, comunque, si ritiene di dover trarre, anche dalla mera presentazione di questa proposta di legge, pare essere la conferma dell’indubbia tendenza a realizzare (più repentinamente possibile) il mosaico di caratteristiche che dovrebbero fare del nostro Stato un singolare embrione di Stato federale per disgregazione.
Rosangela Cassano
(Università “Magna Graecia” di Catanzaro)
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