I due Accordi Stato-Regioni-Enti locali, del 30 marzo e del 6 aprile 2011, sulla gestione della c.d. “emergenza immigrazione” costituiscono un positivo esempio di leale collaborazione interistituzionale, da parte delle Regioni e degli Enti locali nei confronti dello Stato: in materie – quali il “diritto di asilo” e la “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea”, l’“immigrazione” e l’“ordine pubblico e sicurezza” – assegnate, peraltro, dalla Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato [art. 117, co. 2, lett. a), b) e h)], ma al tempo stesso dalle chiare implicazioni territoriali.
L’impegno comune delle parti – in entrambi gli Accordi, che hanno per questo riscosso l’apprezzamento del Presidente della Repubblica – è quello di affrontare la suddetta emergenza con spirito di leale collaborazione e di solidarietà, attraverso uno sforzo comune e condiviso.
Il primo dei due Accordi – sottoscritto in sede di Conferenza Unificata, sulla base della richiesta avanzata dal Governo – ha stabilito, in relazione alla previsione di arrivo in Italia di un numero di profughi fino a 50.000, la equa e sostenibile distribuzione degli stessi in tutte le Regioni italiane, escluso l’Abruzzo, precisando che le risorse finanziarie necessarie a gestire la situazione emergenziale siano totalmente a carico del Governo e che i medesimi criteri vengano applicati anche agli immigrati che risultino clandestini.
Per quanto riguarda il problema dei minori stranieri non accompagnati, il Governo si è impegnato ad individuare risorse stabili e pluriennali al sostegno della collocazione nelle case famiglia attraverso i Comuni. Il Governo ha accolto, inoltre, con favore l’offerta di posti aggiuntivi messi a disposizione dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), costituito da una rete di Enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, e si è impegnato a finanziarlo.
Nel secondo Accordo – stipulato, nell’ambito della Cabina di regia della Conferenza unificata, ad integrazione del primo – è stata, in primo luogo, confermata la determinazione del Governo di avvalersi dell’art. 20 del Testo Unico sull’immigrazione (il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che consente ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno e con gli altri Ministri eventualmente interessati, di stabilire misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, da adottarsi, anche in deroga alle disposizioni del testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea. Il Governo si è fatto garante dell’assistenza, su tutto il territorio nazionale, dei migranti destinatari del permesso di soggiorno provvisorio riconosciuto ai sensi dell’art. 20, che dovessero optare per la permanenza in Italia.
Nell’Accordo si dispone, poi, che il Piano per l’accoglienza dei profughi venga presentato entro 10 giorni, attraverso il sistema di protezione civile nazionale. Ad esso è affidato il compito di definire in concreto il flusso territoriale da articolare nelle diverse realtà territoriali. Detto Piano deve, infatti, prevedere step di attuazione per singola Regione, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate nella prima settimana di aprile, mantenendo così in ogni fase l’equa distribuzione sul territorio nazionale, nonché disporre l’assistenza per gli immigrati, cui è riconosciuto il permesso provvisorio ex art. 20, che decidessero di rimanere in Italia, anche al fine di poter determinare il quadro progressivo ed esatto delle presenze nell’ambito di tutto il territorio nazionale. A tale scopo, è statuito il ripristino del tavolo presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile con il sistema della Protezione civile regionale, integrato dai rappresentanti di Anci e Upi e Regioni. L’Accordo ha stabilito, inoltre, che venga assicurato un finanziamento adeguato e capiente per sostenere l’emergenza, a favore del relativo Fondo presso il Dipartimento nazionale di protezione civile, da utilizzarsi per finanziare le attività del sistema di protezione civile su tutto il territorio nazionale, e da attivarsi attraverso apposita ordinanza di protezione civile.
Per dare piena attuazione alla parte dell’Accordo del 31 marzo concernente i minori stranieri non accompagnati, nell’Accordo del 6 aprile è stato assicurato un finanziamento pluriennale, mediante creazione di un Fondo apposito in favore dei Comuni che prendano in carico i minori, cui spetta il compito di assegnare, poi, il minore alle strutture a tal fine autorizzate.
Secondo entrambe le Intese, questo nuovo sistema di accoglienza diffusa sull’intero territorio nazionale consente di superare l’attuale gestione degli immigrati irregolari.
Regioni, Autonomie locali e Governo hanno confermato, infine, l’intendimento di reclamare, nel rispetto delle norme europee, il coinvolgimento delle Istituzioni dell’UE nella gestione dell’emergenza umanitaria. Il Governo, in particolare, si è impegnato ad avviare un’iniziativa nei confronti dell’Unione europea, per sollecitare l’applicazione dell’articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 – sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi – che attribuisce ad una decisione del Consiglio dell’UE, da adottarsi a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il compito di determinare l’applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea per gli sfollati.
In conclusione, senza dubbio non mancano i buoni propositi. Occorre, però, attendere il passaggio dalle parole ai fatti, per valutare quanto si terrà fede a questa sbandierata cooperazione interistituzionale nelle azioni attuative, e se, ed in che misura, si realizzerà un effettivo coordinamento tra i vari livelli di governo.
Anna Trojsi
(Università “Magna Græcia” di Catanzaro)
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