La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo relativa agli statuti di autonomia di prima e seconda generazione si è concentrata diverse volte sulla questione del c.d. derecho al agua. Già la prima pronuncia sugli statuti riformati, la n. 247 del 2007, aveva come oggetto una norma dello statuto della Comunità valenziana volto a garantire un quantitativo d’acqua di qualità, sufficiente e sicura (art. 17).
Di recente sono stati risolti due ricorsi concernenti problematiche parallele.
La sentenza n. 30 nasce dal ricorso, presentato dalla Comunità autonoma di Extremadura, contro la disciplina contenuta nella riforma dello statuto andaluso, legge organica n. 2 del 2007, in merito al bacino idrografico del Quadalquivir.
La legittimazione a ricorrere deriva dal carattere “sopracomunitario” di tale bacino e dalla conseguente menomazione dell’autonomia della Comunità confinante, intendendosi tale concetto come la posizione istituzionale nell’ordinamento nel suo complesso.
L’art. 51 dello statuto modificato prevedeva competenze esclusive per l’Andalusia sulle acque che scorrono nel suo territorio e non incidono su altre Comunità, nel rispetto (in spagnolo sin perjuicio) della pianificazione generale del ciclo idrologico, delle norme di base sulla tutela dell’ambiente, delle opere pubbliche di interesse generale e di quanto previsto all’art. 149 c. 1, n. 22 Cost. Tale norma attribuisce allo Stato la legislazione, la sistemazione e la concessione di risorse e installazioni idrauliche se le acque scorrono su diverse Comunità autonome.
L’altra disposizione costituzionale interessata era l’art. 148 c. 1, n. 10, che prevede la possibilità per ciascuna Comunità autonoma di assumere competenza in materia di progetti, costruzione e sfruttamento delle strutture idrauliche, dei canali e dei sistemi di irrigazione di proprio interesse.
Il problema competenziale rappresenta, dunque, la chiave per comprendere il ricorso.
Il Tribunale, riprendendo tesi già esposte (in particolare nella già menzionata sentenza n. 247 del 2007), afferma che la Costituzione, pur elencando le materie statali, non ne specifica il contenuto né prevede norme esplicite di interpretazione che ne consentano un’esegesi immediata: ciò rende indispensabile il ruolo della giurisprudenza costituzionale. La funzione cui assolvono gli statuti, cioè l’individuazione delle competenze della Comunità di riferimento, non può mai essere esercitata in violazione dell’art. 149 c. 1, snaturando il contenuto delle materie.
La sentenza si concentra, quindi, sui due profili di possibile incostituzionalità della norma, partendo da quello materiale. Una volta ricostruiti i concetti rilevanti (bacino, acque superficiali e sotterranee, etc.) attraverso la normativa nazionale e comunitaria e la propria giurisprudenza (cfr. la sentenza n. 227 del 1988), il Tribunale passa all’analisi delle questioni gestionali e tecniche, riconoscendo come obiettivo ultimo l’uso razionale delle risorse naturali ex art. 45 c. 2 Cost. E, se è vero che le interpretazioni possibili del dettato normativo sono molte, la necessità di una gestione omogenea dei bacini idrografici non consente una disciplina differenziata nel territorio di ciascuna Comunità autonoma coinvolta.
Per quanto concerne l’illegittimità formale, la norma non rispetta i canoni elaborati dalla giurisprudenza, ai sensi della quale l’obiettivo della disciplina statutaria deve essere quello di una maggiore specificazione delle competenze autonomiche, senza impedire l’esercizio delle funzioni statali.
La questione affrontata nella sentenza n. 31 è del tutto simile: la Comunità autonoma di Extremadura aveva impugnato, infatti, l’art. 75 c. 1 dello statuto di Castilla y León, ai sensi del quale, in virtù della rilevanza del bacino idrografico del Duero, la Comunità assumeva competenze di implementazione legislativa e di esecuzione per l’impiego delle risorse relativamente alle acque che sorgono sul territorio della Comunità e raggiungono il Portogallo senza attraversarne altre.
Il Tribunale riprende in toto la pronuncia precedente (in particolare il fundamento jurídico n. 6), ribadendo che l’interpretazione sistematica dell’art. 149 c. 1, n. 22, in combinato disposto con l’art. 45 c. 2, porta a ritenere ragionevoli, tra le diverse interpretazioni possibili delle norme sulla distribuzione delle competenze, solo quelle che rispettano il parametro dell’uso razionale delle risorse. Detto parametro risulta, invece, violato nel caso di una divisione giuridica e amministrativo/gestionale delle acque di un fiume e dei suoi affluenti basata sul territorio delle Comunità autonome.
Anche in questo caso, pertanto, fallisce il tentativo di stabilire uno status differenziato per le acque che scorrono in una Comunità autonoma, ma che fanno parte di un bacino idrico più ampio.
Sabrina Ragone
(Università di Bologna)
Foto | Flickr.it



