La singolarità della legge regionale n. 12 del 2011, “Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti”, è così sintetizzabile: la legge viene approvata, regolarmente promulgata, ma contestualmente alla pubblicazione giunge anche l’abrogazione.
Per comprendere l’insolito esito di tale legge regionale è opportuno ripercorrere brevemente le tappe ad essa precedenti.
La genesi della legge regionale n. 12/2011 (mai entrata in vigore) è, infatti, da ricondurre alla complessa disciplina dei servizi pubblici locali, tra i quali quello idrico e quello concernente la gestione dei rifiuti. In tale settore si registra ad opera della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), così come modificata dalla legge n. 42/2010 mediante l’introduzione all’art. 2 del comma 186-bis, un significativo intervento volto alla soppressione, entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa (31 dicembre del 2010), delle autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia ambientale. Quest’ultime sono strutture con personalità giuridica a cui compete di organizzare, affidare e controllare la gestione di servizi integrati, quali quello idrico e quello dei rifiuti, in un dato territorio, il c.d. ambito territoriale ottimale (ATO).
L’eliminazione dell’operatività delle autorità d’ambito territoriale comporta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 186-bis della l. n. 191/2009, l’insorgenza del compito per le Regioni di legiferare al fine di disciplinare il trasferimento delle funzioni esercitate dalle autorità d’ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Il termine iniziale di abrogazione subisce un’iniziale proroga al 31 marzo 2011 ad opera dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011.
In tale quadro si inserisce l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana della legge n. 12, con la quale si è inteso “far fronte all’imminente scadenza del termine stabilito”, approntando una disciplina per la “riallocazione provvisoria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti da parte della Regione in conformità alla competenza attribuita alla medesima dall’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2010”), che sopprime le autorità d’ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” (art. 1, lett. a, della l. n. 12/2011).
Dall’analisi di tale testo legislativo si può notare che la scelta del legislatore toscano, in tema di distribuzione delle funzioni prima spettanti alle autorità d’ambito, è stata quella di concentrarle in capo all’ente Regione, attraverso la predisposizione di un sistema imperniato sulla nomina di commissari per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, ai quali da un lato è demandata l’effettuazione dell’affidamento del servizio e, dall’altro, è attribuito il compito di riferire “trimestralmente al Consiglio regionale con relazione scritta, circa l’attuazione delle linee programmatiche e politiche predisposte” (art. 7).
Tuttavia, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, il termine previsto per la soppressione delle Autorità degli ambiti territoriali ottimali (AATO) di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 29 dicembre 2009, n. 191, già prorogato dal decreto legge n. 225/2010, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2011. La proroga intende, infatti, assicurare “l’indispensabile continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali, poichè l’abrogazione delle autorità d’ambito (prevista in una legge del 2009) coinciderebbe temporalmente con le prime disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale contemplate del decreto legge del 2008/112 rendendo in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse”.
Un simile intervento legislativo ha determinato l’immediata abrogazione della legge n. 12/2011, impedendone la sua entrata in vigore. Infatti, l’art. 13, comma 2, della l. r. n. 12 ne prevede l’espressa abrogazione nell’ipotesi in cui sia nuovamente prorogato il termine di soppressione delle ATO.
Pertanto, la legge n. 12 approvata dal Consiglio regionale della Toscana il 29 marzo del 2011, promulgata l’1 aprile del 2011, viene pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 aprile 2011, ma unitamente alla sua pubblicazione ne segue l’avviso dell’intervenuta abrogazione.
Nelle more della scadenza del nuovo termine ci si chiede quale sarà l’atteggiamento del legislatore toscano: riproporrà il testo della legge n. 12 per disciplinare le modalità di affidamento delle funzioni delle (non ancora ex) autorità d’ambito o appronterà una nuova e differente legislazione?
Daniela Belvedere
(Università di Messina)
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