In questi giorni, nobilitando con l’aggettivo latino la colorita denominazione invalsa nell’uso giornalistico, la stampa ha richiamato l’attenzione sulle modifiche che la maggioranza parlamentare avrebbe intenzione di apportare alle regole per l’elezione del Senato della Repubblica.
Il documento di riferimento è A.S. n. 2356, “Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento”, di iniziativa del senatore Quagliariello. Presentato il 5 ottobre 2010, alla vigilia dell’inizio dell’esame in Commissione Affari Costituzionali di numerose proposte di riforma elettorale (anche di iniziativa popolare), il progetto è stato subito identificato come il cavallo di battaglia dell’attuale maggioranza (cfr. dichiarazioni sen. Malan nel resoconto dei lavori della Commissione n. 233 del 19 ottobre 2010).
Il cuore del progetto consiste nello spostamento del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al Senato dal livello regionale a quello nazionale, accompagnato da un sistema di ripartizione che riporta i seggi in più così conseguiti all’interno delle singole circoscrizioni. È in questo modo che si intende tenere fede all’art. 57, primo comma, Cost. – invocando l’interpretazione della dottrina ritenuta prevalente, e in particolare l’opinione di Roberto D’Alimone – e al contempo rimediare a ciò che è descritto, nella relazione di accompagnamento, come “l’elemento di maggiore criticità rispetto alle esigenze di governabilità e stabilità dell’esecutivo”.
Inoltre, si vorrebbe porre un limite al premio di maggioranza: non alle condizioni per l’accesso allo stesso (come suggerito nel 2008 anche dalla Corte costituzionale), ma alla misura del premio, che non potrebbe superare i 45 seggi. Questa scelta basterebbe a superare le preoccupazioni manifestate dai giudici di Palazzo della Consulta in occasione dell’esame dei quesiti referendari elettorali?
In base al meccanismo delineato dal progetto, per ciascuna circoscrizione i seggi verrebbero attribuiti, in prima battuta, con il sistema dei quozienti naturali e dei resti più alti. Successivamente, il neo-istituito ufficio centrale elettorale sommerebbe i seggi (i seggi: non i voti) conseguiti da ogni lista, o coalizione, in tutte le circoscrizioni, compresi i seggi conseguiti in Valle d’Aosta (collegio uninominale) e in Trentino (sei collegi uninominali con recupero proporzionale per gli altri seggi). Il progetto di legge fa riferimento alla “coalizione di liste o (…) singola lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di seggi nell’ambito di tutte le circoscrizioni”; è chiaro però che intende riferirsi al totale dei seggi conseguiti dalle liste, o dalle coalizioni, presentate in circoscrizioni diverse ma identificate dallo stesso contrassegno.
Se il totale dei seggi fosse inferiore a 170, esso verrebbe aumentato sino a questo livello. Come si è detto, non potrebbero essere aggiunti, per questa via, più di 45 seggi.
Tecnicamente, l’incremento sarebbe realizzato dall’ufficio centrale con un procedimento matematico in più passaggi: a) si calcolerebbe un coefficiente, determinato dal rapporto tra seggi prima e dopo (o senza e con) il premio; b) si applicherebbe il coefficiente alle cifre elettorali circoscrizionali della lista o coalizione vincitrice, che verrebbe quindi sovra-rappresentata con l’attribuzione di questi voti virtuali; c) si determinerebbero i seggi spettanti in ciascuna circoscrizione sulla base delle cifre elettorali così modificate. Se necessario, si ripeterebbero le operazioni, incrementando il coefficiente, sino a garantire il conseguimento del premio in seggi. Infine, l’ufficio centrale comunicherebbe i risultati dei calcoli agli uffici regionali, che procederebbero poi alla proclamazione degli eletti.
Si vuole modificare anche il sistema delle soglie di sbarramento. In ciascuna circoscrizione, accederebbero alla ripartizione dei seggi solo le liste che conseguano almeno il 5% dei voti validi espressi. La soglia varrebbe per tutte le liste, senza distinzioni: dunque per le liste coalizzate e non coalizzate, come precisa la relazione. Quindi, in nome del contenimento della “esasperata frammentazione che caratterizza il nostro sistema politico”, verrebbe meno la possibilità per una forza politica minore di allearsi con altre di peso simile per superare insieme lo sbarramento: o meglio, l’alleanza dovrebbe portare alla presentazione di una lista unica, non più di una coalizione.
Come in passato, i voti delle liste che restassero sotto la soglia non sarebbero computati nemmeno per la determinazione della cifra elettorale da cui calcolare, per divisione, i quozienti elettorali. Di conseguenza, il peso del successo del vincitore si misurerebbe in relazione al numero (non degli elettori, né dei voti espressi, ma a quello, minore) dei voti ottenuti dalle forze che avessero superato la nuova soglia. In breve, se la soglia diventa più selettiva, anche l’effetto di sovra-rappresentazione di chi la supera diventa più pronunciato.
La relazione di accompagnamento spiega le ragioni di dissenso rispetto ad altre proposte di riforma presenti nel dibattito. Tra l’altro, il voto di preferenza è respinto perché “farebbe lievitare i costi delle campagne elettorali favorendo i fenomeni degenerativi della politica e comporterebbe inevitabilmente la scelta di un modello di partito basato sulle correnti”, vanificando così – si legge testualmente nel documento – “ogni serio tentativo di rinnovamento della classe politica e di bonifica amministrativa del Mezzogiorno, indispensabili per l’attuazione del federalismo fiscale”. Per contro, il passaggio a sistemi maggioritari è rifiutato per scongiurare il “rischio di acuire la frattura Nord-Sud che tali sistemi comportano, con la forte divisione della rappresentanza politica nelle diverse aree geografiche del paese”. Entrambe queste affermazioni potrebbero essere oggetto di considerazioni politiche e di ingegneria elettorale: ad es., ci si potrebbe chiedere se il sistema maggioritario non aiuterebbe ancora di più la cd. “bonifica”, non solo nel Mezzogiorno; o se l’attuale maggioranza politica non abbia prima d’ora, manifestato, specialmente in alcune sue componenti, una spiccata propensione alla rappresentanza in sede nazionale di precisi interessi territoriali.
Ma certo sono numerose le questioni costituzionali, istituzionali e politiche che nascono da questa proposta, anche in relazione al momento in cui essa è stata avanzata ed è, ora, rianimata. Uno di questi è il ben noto problema della “base regionale” dell’elezione del Senato, ma ce ne sono anche di diversi, non meno gravi. Ad es., ci si potrebbe chiedere se, anche questa volta, l’iniziativa di riforma non susciti perplessità alla luce di quanto previsto dal Codice di buona condotta elettorale della cd. Commissione di Venezia. Da esso si desume, tra l’altro, come cambiamenti frequenti e intempestivi della legislazione elettorale possano far sorgere il sospetto “che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore, e che il voto dell’elettore non è di conseguenza l’elemento che decide il risultato dello scrutinio” (v. il rapporto esplicativo del Codice, par. 63).
Michele Massa
(Università Cattolica di Milano)
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