L’adozione da parte del Legislatore statale di “disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali” (cfr. decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73) è causa del contenzioso introdotto dalla Regione siciliana sul presupposto che – in mancanza di una clausola espressa di salvaguardia delle prerogative delle Regioni a statuto speciale – gli artt. 1, co. 6, 2, co. 2 octies ed undecies, 3, co. 2 bis, sarebbero lesivi delle attribuzioni della Regione siciliana; ed in specie le premesse disposizioni si porrebbero in contrasto con la autonomia finanziaria regionale, quale risultante dagli artt. 36 e 37 dello Statuto e dagli artt. 2 e 8 delle relative norme di attuazione, nonché con il principio di leale collaborazione.
Invero la Corte costituzionale – nel ricostruire i margini della summenzionata autonomia – rileva come le questioni relative all’art. 1, co. 6, ed all’art. 3, co. 2 bis, siano fondate.
Quanto alla prima delle suddette norme, essa appare in contrasto con i principi statutari laddove detta una disciplina specifica volta al recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati, prevedendo una generica riserva all’erario dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso di tutte le somme in tal modo recuperate. Ed infatti il credito di imposta – si sostiene – rientra fra le “agevolazioni fiscali” ed è effettuato attraverso la “compensazione dello stesso con altre somme dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi erariali, in linea con quanto stabilito dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni)”; pertanto la previsione in ordine ai tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale incide anche sulla Regione siciliana, ritenuto che il principio fissato dall’art. 2 del d.P.R. 1074/1965 stabilisce che spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate: ove si tratti dunque di crediti d’imposta illegittimamente impiegati – di cui la norma in esame intende agevolare il recupero – è alla Regione siciliana che spetta non solo provvedere al detto recupero, ma anche acquisire il gettito da esso derivante; ciò in virtù del fatto che tale gettito – lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale – non è altro che l’equivalente del gettito del tributo previsto, che compete alla Regione sulla base e nei limiti del rammentato art. 2, d.P.R. 1074 /1965.
Quanto alla seconde delle citate norme, la violazione della normativa regionale di rango primario è ricavata nella parte in cui – prevedendo la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie – la stessa stabilisce che le maggiori entrate così acquisite affluiscano al fondo erariale di cui all’art. 7 quinquies del d.l. 5/2009 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”) convertito, con modificazioni, dalla l. 33/2009, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. La suddetta previsione – avente ad oggetto le controversie tributarie che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali, e quindi anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano – inerisce a controversie che trovano il loro presupposto nell’esistenza di un rapporto tributario, la cui definizione delinea una agevolazione in ordine a tributi preesistenti: la previsione di una simile agevolazione fiscale – rileva la Corte – incide anche sulle finanze regionali siciliane, allorquando faccia riferimento a tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano, che ne subiscono le conseguenze proprio in base al già richiamato principio di cui all’art. 2 del d.P.R. 1074/1965. Pertanto la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie – se e quando relativi alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale – si pone ugualmente in contrasto con il principio di cui all’art. 2 delle norme di attuazione, non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano “entrate nuove”.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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