L’autonomia finanziaria delle Regioni trova un limite consistente e difficilmente aggirabile nel patto di stabilità interno imposto dallo Stato per salvaguardare la propria responsabilità nei confronti dell’ordinamento europeo, che questo medesimo patto impone agli Stati membri: la sent. n. 155/2011 ne è una significativa dimostrazione.
La l. della Regione Puglia n. 10/2010, recante Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione, viene impugnata dallo Stato per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., posto che essa violando l’art. 14, co. 19 e 21, d. l. n. 78/2010, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella l. n. 122/2010, viola dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica; e per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l, Cost., per il mancato rispetto delle Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1, 7, co. 6 e 36, d. lgs. n. 165/2001); nonché per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Non avendo la Regione Puglia rispettato il patto di stabilità interno, risulterebbe ad essa applicabile l’art. 14, co. 19 e 21, d. l. n. 78/2010, in base al quale devono essere revocati di diritto “gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro” che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare, dal momento che essa dispone che “al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata“. Stessa logica vale per la previsione che la Regione continui “ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato”: in entrambi i casi, secondo il ricorrente e nella decisione della Corte, dalla disciplina statale scaturiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni e gli enti locali sono chiamati a rispettare per “concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto ‘patto di stabilità interno’, che, da un lato, indicano ‘limiti complessivi di spesa’ e, dall’altro lato, prevedono ‘sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto’. Simili sanzioni operano ‘nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti’ e ‘costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica’ (sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n.412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004)”.
Viene quindi richiamato un complesso e articolato quadro sanzionatorio per quelle Regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2009; quadro sanzionatorio che, se qualificato in termini di “principi di coordinamento finanziario”, porta inevitabilmente alla dichiarazione di illegittimità delle disposizioni della disciplina regionale, della quale va peraltro osservato che la Regione ha disposto l’abrogazione a pochi giorni dall’udienza; e per effetto del quale la successiva questione, relativa all’invasione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, rimane assorbita.
La logica dell’autonomia finanziaria trova correttamente un limite invalicabile nel coordinamento finanziario posto dal legislatore statale con principi che devono essere volti a garantire che il sistema della finanza pubblica abbia una coerenza ed una unità irrinunciabili in un ordinamento che distribuisce, appunto, autonomia di spesa a tutti i livelli di governo: e tuttavia la domanda è se l’insieme delle sanzioni che la disciplina statale ha introdotto in vista della salvaguardia del patto di stabilità interno si possano effettivamente considerare norme di principio, rispetto alle quali ovviamente il legislatore regionale deve conformarsi; o se il loro carattere dettagliato finisca per rappresentare un limite eccessivo, tanto più in una stagione nella quale si afferma di voler transitare verso una più marcata autonomia finanziaria di tutti enti territoriali.
Camilla Buzzacchi
(Università Milano Bicocca)
Foto | Flickr.it



