Nella fase cautelare, “assume rilievo prioritario l’interesse pubblico a preservare la continuità dell’azione di governo nelle more dell’imminente definizione del giudizio di merito”. Con questa motivazione, il Consiglio di Stato (sez. V, ord. 11 maggio 2011, n. 2023, pres. Branca, rel. Caringella) conferma la sospensione di TAR Napoli n. 1985 del 2011, ossia della decisione – segnalata in questo sito – che aveva annullato la nomina di un assessore della Giunta campana, ritenendo necessario che il Presidente motivasse in modo approfondito e concreto l’impossibilità di nominare anche una sola donna in più rispetto all’unica che attualmente fa parte dell’organo esecutivo collegiale.
La sospensione della sentenza di primo grado era già stata disposta con il decreto presidenziale n. 1805 del 22 aprile scorso, che aveva anche fissato l’udienza per la discussione del merito al prossimo 12 luglio. Anche il decreto era motivato esclusivamente con riguardo al periculum in mora: ossia all’“interesse al proficuo funzionamento della Giunta regionale”, in relazione al quale è stata ravvisata “una situazione di estrema gravità ed urgenza” per l’appellante Regione Campania (pure l’atto di appello è stato pubblicato).
Dunque restano – letteralmente – in sospeso, per qualche settimana, le questioni di merito cruciali, risolte diversamente da altre decisioni, citate nella sentenza e nell’atto di appello, nonché segnalate, anch’esse, su Diritti regionali. Tra l’altro: la nomina della giunta regionale è atto politico o amministrativo? Sono costituzionalmente ammissibili vere e proprie azioni positive, di carattere coattivo, quanto a organi la cui composizione non è direttamente determinata dal voto popolare? Misure di questo genere possono scaturire dalle clausole statutarie sulle pari opportunità, e in particolare, da quelle formulate come principi relativi alla composizione delle giunte? E poi, con riguardo alla controversia napoletana, si può considerare legittimata all’azione una qualsiasi cittadina di sesso femminile? Ed è logico che la risposta a questa domanda di giustizia sia la caducazione della nomina di un singolo assessore?
È naturale attendere con interesse la pronuncia del Consiglio di Stato. Da essa dipenderà se, in futuro, la giustizia amministrativa potrà assicurare quella presenza delle donne negli organi di governo regionali, per la quale il progresso culturale e sociale non sembrano avere ancora fatto molto.
A chi scrive non risultano precedenti in termini del giudice amministrativo d’appello. Però si può ricordare, in una materia in parte simile, Cons. St., sez. V, ord. 21 febbraio 2006, n. 849. Nel caso, il TAR Lecce aveva ordinato a un sindaco, in sede cautelare, di riesaminare la composizione della giunta alla luce del principio di pari opportunità; dinanzi alla conferma delle nomine già disposte, motivata con riferimento ad accordi politici interni alla maggioranza, lo stesso TAR aveva adottato una seconda pronuncia cautelare (TAR Lecce, sez. I, ord. 26 ottobre 2005, n. 1306), prescrivendo al primo cittadino “di procedere alla formazione di una nuova Giunta nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità”. Annullando questa seconda ordinanza (e respingendo l’istanza cautelare), il Consiglio di Stato (con la cit. ord. n. 849 del 2006) aveva considerato, tra l’altro, che “la materia trattata sembra più giustificatamente riconducibile fra quelle rimesse ai rapporti fra le varie formazioni componenti del consiglio comunale e che trovano la loro soluzione sul piano della dialettica ‘maggioranza-minoranza’”; e che, per questo, la decisione del sindaco non appariva censurabile. Questo precedente, e il principio che esso enuncia, sono calzanti al caso campano, nonostante le diversità delle fattispecie concrete, dei contesti e delle fonti (statutarie) pertinenti? Anche la nomina della giunta sarà affidata integralmente alla dialettica politica?
Michele Massa
(Università Cattolica di Milano)
Foto | Flickr.it



