Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale n. 8 del 29 aprile 2011, pubblicata sul BURL n. 18, suppl. del 3 maggio 2011, con la quale è stato istituito il Consiglio per le pari opportunità.
Tale legge si inscrive nel processo di predisposizione di differenti organi di garanzia previsti dalla legge statutaria n. 1 del 2008 ed in particolar modo concerne l’attuazione dell’art. 63 dello Statuto lombardo, che prevede l’istituzione di un organismo autonomo che ‹‹effettua la valutazione dell’applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l’attuazione del principio di parità, e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia››. L’individuazione delle modalità di composizione e delle funzioni di un simile organismo sono demandate dall’art. 63, comma 2, dello St. Lombardia ad una legge regionale.
La l. r. n. 8 del 2011, istitutiva del Consiglio per le pari opportunità (CPO), prevede che tale organismo sia composto da sette membri, eletti dal Consiglio regionale, scelti tra cittadini italiani in base al titolo di studio posseduto (diploma di laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale e psicologico) o alla comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private (art. 2, comma 2, l. r. n. 8/2011).
È prevista, inoltre, l’impossibilità di essere membro del CPO per coloro che ricoprono le cariche di consigliere o assessore regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, salvo il caso in cui si tratti di consiglieri o assessori di Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
I componenti del Consiglio per le pari opportunità durano in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale e possono essere rieletti una sola volta.
La selezione tra personalità qualificate e le ipotesi di incompatibilità enunciate sono tali da assicurare lo svolgimento della funzione di garanzia demandata al Consiglio per le pari opportunità.
Il Consiglio per le pari opportunità, conformemente alla scelta effettuata dallo Statuto, ha sede presso il Consiglio regionale, che ne fornisce i locali e le risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni da svolgere (art. 4).
I nuovi compiti assegnati al CPO sono espressione dell’esigenza di assicurare una effettiva applicazione del principio di parità, assicurandone il rispetto mediante un monitoraggio accurato degli atti legislativi ed amministrativi della Regione.
In particolar modo le funzioni riconosciute al Consiglio per le pari opportunità dall’art. 6 della l. r. n. 8/2011 si articolano in variegate modalità di assolvimento. Infatti, rientrano tra le competenze del CPO: pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale in materia statutaria, elettorale e di nomine, sui progetti di legge e sugli atti che hanno rilevanza diretta o indiretta in materia di pari opportunità (art. 6, comma 2, lett. c); compiti valutativi che consistono in un monitoraggio dello stato di attuazione nella Regione delle leggi statali e regionali, nonché della normativa dell’Unione europea, inerenti in via diretta o indiretta alle pari opportunità con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociosanitari (art. 6, comma 2, lett. a); compiti promozionali e di sostegno della democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica della Regione (art. 6, comma 2, lett. e); compiti collaborativi, mediante l’instaurazione di rapporti con i soggetti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità, istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell’art. 10 della l. r. n. 16 del 1992, nonché con gli organismi di parità territoriali, nazionali e sovranazionali (art. 6, comma 2, lett. h); compiti propulsivi mediante la formulazione di indicazioni per la redazione dei documenti programmatori della Regione e di proposte relative ai singoli settori dell’amministrazione regionale, nonché attraverso osservazioni e indicazioni rivolte al Consiglio e alla Giunta regionale per l’adeguamento della legislazione regionale (art. 6, comma 2, lett. b e d).
Significativa previsione, volta ad assicurare una piena tutela dei compiti assegnati al Consiglio per le pari opportunità è quella dell’art. 8, in base alla quale gli uffici regionali e gli enti del sistema regionale di cui all’articolo 48 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, tenuti a fornire, su richiesta del CPO, tutti i dati e gli elementi necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Consiglio stesso, non possono opporre all’ostensione di tali dati il segreto d’ufficio.
La legge regionale n. 8/2011 prevede che la prima elezione del nuovo organismo avvenga entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (art. 12) e che gli oneri concernenti il compenso dei componenti del Consiglio per le pari opportunità e per l’assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 6 siano assolti ‹‹ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 34/78, con le risorse stanziate all’UPB 4.1.1.169 ‘Funzionamento del Consiglio regionale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e successivi›› (art. 14).
Pertanto, al fine di consentire al Consiglio per le pari opportunità di realizzare il principio di democrazia paritaria, enunciato nell’art. 11 dello St. Lombardia, è opportuno che la sua istituzione sia accompagnata da una congrua ed effettiva previsione di risorse umane e strumentali, tali da essere idonee ad assicurare al CPO un efficace intervento per l’attuazione del principio di parità tra uomini e donne.
Daniela Belvedere
(Università di Messina)
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