L’ARS ha finalmente licenziato la legge regionale in materia di semplificazione amministrativa modificando ed aggiornando – dopo ben venti anni ed i molteplici interventi a livello statale, a valle della l. 241/1990 – la legge regionale 10/1991. Si evidenziano, di seguito, i profili più rilevanti.
Sui tempi di conclusione del procedimento, l’art. 2 stabilisce che il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal suo inizio d’ufficio o dal ricevimento della domanda, e che la deroga a tale principio è possibile soltanto con decreto del Presidente della Regione – su proposta dell’Assessore regionale competente, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica – per i procedimenti che, in ragione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, abbisognino di termini ancora maggiori; i termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Sempre con decreto del Presidente della Regione – su proposta dell’Assessore regionale competente – le amministrazioni regionali possono individuare i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. I predetti termini possono essere sospesi dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri – per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni – per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, le ragioni del ritardo devono essere motivate anche ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa.
Sulla pubblicità del procedimento, è sempre l’art. 2 a stabilire che esso deve essere conosciuto da tutti, grazie alla sua diffusione con ogni mezzo idoneo e alla sua pubblicazione online.
Sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, l’art. 11 stabilisce che l’Amministrazione regionale e gli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e o a controllo della Regione devono perseguire “il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale, attraverso l’utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi”; in tal senso la legge regionale prevede l’applicazione – a decorrere dall’1 gennaio 2012 – dei medesimi sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti indicati nel d.lgs. 150/2009.
Sulla redazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance, si prevede il vincolo ad adottare ogni atto utile ad assicurare la trasparenza dell’organizzazione e la responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, nonché l’adeguamento dei contratti di lavoro. Ai sensi dell’art. 13 “la Giunta regionale […] approva il rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione” nel quale sono individuati “gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità”.
Sulle azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, l’art. 15 impegna la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici a contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, mediante lo svolgimento di attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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