La Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 7 aprile 2011 ricostruisce la materia dello sfruttamento delle risorse geotermiche e pone interessanti distinzioni tra la competenza statale e la competenza delle Province Autonome.
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato alcune norme del D. Lgs. 22/2010 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ritenendo le stesse lesive della propria competenza legislativa in materia. In particolare, la mancata previsione di una eccezione per la Regione Trentino Alto-Adige al principio della competenza esclusiva statale, costituirebbe una violazione delle competenze di quella Regione in materia di sfruttamento delle risorse geotermiche.
Il decreto legislativo 22/2010 contiene le norme di definizione ed i parametri di valutazione per la determinazione dei siti geotermici di interesse nazionale (con capacità superiore a 20 MW – c.d. “alta entalpia”) e di rilevanza locale (con capacità inferiore a 20 MW – c.d. “media e bassa entalpia”). Non sono espressamente previste eccezioni per le Regioni a Statuto speciale.
Il presupposto delle doglianze della Provincia autonoma di Bolzano è la presunta violazione delle proprie competenze sullo sfruttamento di siti geotermici ad “alta entalpia”, che il Decreto legislativo considera di interesse nazionale ed appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.
La Provincia sostiene, inoltre, che le risorse geotermiche rientrino “…pacificamente – richiamando la sentenza della Corte n. 65 del 2001 – nella materia delle miniere”, comprendente le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, di competenza legislativa regionale. La Sentenza citata stabilirebbe principi in materia di miniere validi per le Regioni a Statuto ordinario, che troverebbero applicazione anche per le Regioni a Statuto speciale.
Secondo la difesa provinciale, infine, le disposizioni impugnate costituirebbero “…una evidente violazione dell’art. 119 Cost., posto che la titolarità della funzione legislativa in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, comporterebbe in via diretta la riconducibilità al patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza statale e regionale….”.
L’Avvocatura dello Stato, in difesa della Presidenza del Consiglio, ha sostenuto l’infondatezza delle questioni contenute nel ricorso della Provincia di Bolzano ed, in particolare, ha evidenziato che:
1) la disciplina delle risorse geotermiche non rientra nella materia delle miniere (di competenza esclusiva regionale), ma, in quanto fonti energetiche alternative agli idrocarburi e rinnovabili, appartiene alla materia della produzione dell’energia, prevista come competenza concorrente;
2) lo sfruttamento dei fluidi dal sottosuolo, in quanto fonte energetica, rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato;
3) la Sentenza n. 65/2001 distingue all’interno della categoria delle miniere vari beni provenienti dal sottosuolo, fra i quali si annoverano le acque minerali e termali, che non possono certo essere considerate risorse geotermiche.
La Corte, dopo avere risolto alcune questioni preliminari e di rito, precisa che fino al 2006, le risorse geotermiche erano disciplinate – come le miniere – dal R.D. 1443/1927, che all’art. 1 prevedeva: “La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge”.
Il D. Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’Ambiente, all’art. 144 prevede per le risorse termali, minerali e geotermiche norme specifiche, rimuovendo l’unitarietà della disciplina precedente.
Le risorse geotermiche, in particolare, vengono definite dalla Corte un bene giuridico multifunzionale, poiché esprimono utilità diverse ed assimilabili ad almeno due categorie:
– utilità economica, derivante dalla produzione di energia;
– utilità ambientale, derivante dalla natura di fonte rinnovabile e “pulita” di energia.
In questo contesto, per la Corte (come già nelle sentenze 1/2010, 225/2009 e 105/2008) energia ed ambiente non risultano più concetti separati ed antitetici, ma anzi conciliabili e caratterizzanti una risorsa energetica rinnovabile.
Il passo successivo della Corte è quello di interpretare le norme impugnate dalla Provincia come principi di una riforma economico-sociale di importanza cruciale sul piano della politica energetica ed ambientale della nazione. Indipendentemente dall’effettiva collocazione fisica della risorsa energetica e, pertanto, dalla sua situazione dominicale, le norme previste dal D. Lgs. 22/2010 vanno rispettate anche dalle Provincie autonome e dalle Regioni a Statuto speciale. La ratio del provvedimento è “…ottenere energia rinnovabile e senza inquinamento…”: lo Stato ha quindi esercitato la propria competenza esclusiva in tema ambientale e concorrente in materia di energia.
Il percorso motivazionale dimostra anche la non fondatezza delle questioni sollevate circa la distinzione tra siti di produzione ad “alta entalpia” di interesse nazionale ed a “bassa entalpia” di interesse regionale o locale. Tale distinzione, avendo anch’essa carattere di riforma economico-sociale non viola le competenze della Provincia autonoma in materia e deve dalla stessa essere rispettata.
La Corte, quindi, dichiara la non fondatezza dei motivi di ricorso per tutti gli aspetti che riguardano le risorse geotermiche sotto il profilo ambientale ed energetico.
Ciò che la Corte, invece, condivide del ricorso della Provincia riguarda l’aspetto dello sfruttamento economico e patrimoniale delle risorse stesse. Lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige prevede che le Province di Trento e Bolzano “…in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e nei diritti demaniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale” . Le miniere rientrano fra quei beni e non vi sono dubbi che vi rientrino anche le risorse geotermiche.
Pertanto, il comma 6 dell’art. 1 del D. Lgs. 22/2010 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede eccezioni alla titolarità dello sfruttamento economico delle risorse geotermiche (anche ad “alta entalpia”) per la Provincia autonoma di Bolzano e (per effetto del principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità di una norma su ricorso di una Provincia autonoma si applica anche all’altra) per quella di Trento.
Corrado D’Andrea
Dottorando di ricerca in Istituzioni, Amministrazione e Politiche Regionali – Università di Pavia
Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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