La prima sezione del Tar Abruzzo, con sentenza n. 290 del 2011 ha annullato il verbale n. 52 del 17 aprile 2011, con il quale la Commissione elettorale circondariale (Sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo Citeriore) aveva escluso dalla competizione elettorale del 15 e del 16 maggio 2011, per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Manoppello, la lista civica “Liberi”.
Il caso si presenta interessante per il fatto che, ancora una volta, viene in rilievo la questione della corretta modalità di svolgimento della gara elettorale, con particolare riguardo – in questa ipotesi – al problema della presentazione delle liste.
Nella vicenda in esame, la lista “Liberi” non era stata ammessa alle elezioni comunali sulla base di quattro ordini di motivazioni: a) anzitutto, per la presunta violazione del termine di presentazione della lista, indicato dall’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, a norma del quale “La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione”; b) in secondo luogo, perché anche le dichiarazioni di accettazione delle candidature sarebbero state presentate fuori tempo massimo; c) inoltre, perché la dichiarazione di accettazione della candidatura di uno dei partecipanti alla competizione sarebbe stata priva dell’indicazione del Comune per il quale il potenziale candidato aveva accettato la candidatura, del giorno delle elezioni e del numero dei consiglieri candidati; d) infine, in quanto nei tre modelli di presentazione della lista dei candidati il contrassegno sarebbe stato descritto sempre in modo diverso.
Il Tar Abruzzo, soprassedendo su tali irregolarità, ha ammesso ugualmente la lista de qua alla competizione, attraverso una serie di argomentazioni che vale la pena di segnalare, poiché danno ulteriore conferma alla diffusa applicazione, da parte della giurisprudenza amministrativa, del principio del più ampio favor in materia di partecipazione delle liste alle gare elettorali.
Il Tribunale amministrativo, infatti, si è pronunciato abbracciando un consolidato orientamento (tra l’altro, già seguito proprio dal Tar Abruzzo in una sua precedente decisione, la n. 366/2009), secondo il quale “è privo di rilevanza, ai fini dell’ammissione di una lista, il lieve scostamento orario nella presentazione della lista, tutte le volte in cui i presentatori si trovino nella casa comunale all’ora di scadenza del termine e specie ove il ritardo sia anche giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati”.
È peraltro interessante notare che, proprio il 26 aprile 2011, data della pronuncia in oggetto, una decisione di analogo tenore proveniva dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 2453/2011 ribadiva che “In materia di raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, la disciplina dettata dagli artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. n. 570/60 non contiene prescrizioni dettagliate circa le modalità da seguire né stabilisce conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità”. Ragion per cui, i Giudici di Palazzo Spada (come nel caso del Tar Abruzzo) hanno ritenuto che in materia di elezioni debba trovare applicazione il più tenute principio di strumentalità delle forme e non, invece, quello più rigido delle forme sostanziali.
Rebus sic stantibus, le presunte irregolarità sopra menzionate devono essere ritenute, come statuisce il Tar Abruzzo, “irrilevanti”, posto che: da un lato, è la stessa legge che non le sanziona con la nullità; dall’altro, esse sono “inidonee ad incidere su quegli specifici interessi che la normativa di settore ha inteso tutelare”.
Analogo discorso va fatto con riguardo alle diverse descrizioni del contrassegno effettuate nei tre modelli di presentazione della lista “Liberi”, poiché “sembra evidente che i presentatori nel sottoscrivere la lista abbiano di certo inteso riferirsi alla lista “Liberi”” (ibid.). Tali argomentazioni trovano inoltre implicita conferma nelle parole del Consiglio di Stato, secondo il quale scopo degli artt. 28 e 32 del T.U. cit. è “assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione” (Cons. St., sent. n. 2453/2011 cit.).
Tale fine, pertanto, risulta assicurato in tutti i casi, come accade in quello di specie, in cui sia acclarata la piena consapevolezza dei firmatari sulla riferibilità della sottoscrizione a una lista ben determinata e con una specifica composizione.
Alessandro Candido
(Università degli Studi di Milano)
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