La sentenza 170/2011 getta una (ulteriore) luce sui limiti che incontrano le Regioni nella disciplina dei contratti della P.A.
In specie, la regione Abruzzo approvava la legge 14 luglio 2010, n. 24, recante “interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo” – modificandone poi parzialmente i contenuti, con la successiva legge 10 agosto 2010, n. 38 (cfr. “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”) – con la quale disponeva (art. 5) che i dirigenti responsabili dei progetti in itinere avrebbero potuto prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere – anche più volte, purché tali proroghe fossero necessarie alla definizione dei relativi programmi di lavoro – al fine di consentire l’ordinata conclusione dei medesimi, e comunque nel rispetto delle norme generali di finanza pubblica.
Nell’impugnare tale norma, lo Stato deduceva la violazione, tra gli altri, dell’art. 117, co. 2, lett. l), Cost.; esso riserva infatti alla competenza esclusiva dello Stato la materia “ordinamento civile”, la quale si assumeva invasa perché le disposizioni regionali censurate avrebbero consentito la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti per il conferimento di tali incarichi dalle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (cfr. art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001).
La questione di legittimità costituzionale – espressa nei summenzionati termini – è ritenuta fondata dalla Consulta. Ed invero la stessa considera “i contratti di collaborazione” cui si riferisce la norma regionale “rapporti di lavoro autonomo” e dunque “disciplinati dal diritto civile”; la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere inciderebbe, pertanto, su un aspetto della disciplina di tali contratti (i.e. la durata) che è materia di diritto privato ed, in tal senso, specificamente prevista dalla normativa statale (cfr. art. 7, co. 6, lett. d, d.lgs. 165/2001, che stabilisce che tale durata deve essere predeterminata al momento della stipulazione).
Peraltro nemmeno la riproduzione nella legge regionale di una clausola già contenuta nel d.lgs. 165/2001 – i.e. la possibilità di proroga della durata originariamente stabilita solamente nei casi in cui ciò sia necessario per la conclusione di progetti già avviati – ha rilievo per escluderne la illegittimità costituzionale: trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato infatti, la Regione “non può legiferare in un campo ad essa precluso, neppure per conformarsi alla disciplina statale”.
Pertanto la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 5 della legge della regione Abruzzo 24/2010 per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l), Cost. e – nel far ciò – esclude in linea di principio che il Legislatore regionale possa contribuire, in alcun modo, alla disciplina normativa dei contratti della P.A.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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