La Regione Calabria torna alla ribalta con un nuovo triste caso di “mala legis latio”. Al centro della scena stavolta il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, con riferimento alle attività di preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale.
L’articolo 1 della legge regionale calabrese 13 luglio 2010, n. 16, rubricata “Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante”, è l’oggetto del giudizio in via principale definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 163 di quest’anno, recante una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’articolo 117, III co., della Costituzione.
Il sistema di finanziamento della suddetta Autorità regionale, così come delineato dalla norma censurata, presentava, a detta del ricorrente, “impegni di spesa non in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo” nel settore sanitario a cui la Regione Calabria aveva cercato di porre rimedio stipulando, alla fine dell’anno 2009, un accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, corredato da apposito Piano di rientro. In tale accordo erano rilevate le azioni che avrebbero dovuto porsi in essere per realizzare l’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).
In specie, la disciplina regionale del finanziamento prescriveva, con indicazioni alquanto generiche, che esso venisse definito dalla Giunta regionale, senza la previsione di alcun criterio regolatore cui essa si sarebbe dovuta attenere nella sua condotta né la determinazione di alcun tetto di spesa. L’ambito discrezionale della Giunta avrebbe potuto realizzarsi, stando alla lettera della legge, “anche in deroga alla misura dell’1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all’art. 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell’Autorità regionale denominata “’Stazione Unica Appaltante’ e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture)“.
Tali circostanze avrebbero determinato, ad avviso del ricorrente, una violazione dei principi fondamentali nella materia “coordinamento della finanza pubblica”, di cui all’art.117 III co. Cost., desumibili dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007); norma, questa, che la Corte costituzionale, richiamando alcuni suoi precedenti, precisa che “può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica“.
Su queste basi, la Corte dichiara la violazione del parametro costituzionale evocato, osservando come la Regione, dettando una normativa di tal fatta, “abbia contravvenuto all’accordo stipulato con lo Stato e al relativo piano di rientro del disavanzo”, puntualizzando altresì che proprio in tale piano “era previsto, fra l’altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare ‘lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che preved[a] un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa’”.
Alessia Fusco
(Università di Genova e di Messina)
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