È di assoluta attualità la tematica che sta al centro del ricorso che il Governo ha presentato in data 1° marzo 2011 alla Corte costituzionale in relazione all’organizzazione del servizio idrico disposta dalla legge della Regione Lombardia n. 21/2010, recante Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A pochi giorni dalla consultazione referendaria che sottopone, tra gli altri quesiti, quelli relativi ai servizi idrici, il ricorso del Governo nei confronti della legge lombarda attesta la centralità della problematica che ruota attorno a questo bene.
Il Governo muove varie censure nei confronti delle disposizioni contenute nell’art. 1, co. 1, lett. t della legge richiamata.
La prima concerne la previsione che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d’ambito ai sensi dell’art. 113, co. 13, d.lgs. n. 267/00, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, i Comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei Comuni dell’ambito. Secondo il ricorrente, la disciplina statale di riferimento è invece anzitutto il d.lgs. n. 152/06 in relazione ad una molteplicità di aspetti: la tutela dell’ambiente, della concorrenza, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato. Tale normativa sancisce anche la proprietà delle reti: ai sensi dell’art. 143, co. 1, “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi dell’art. 822 e ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge“. Pertanto il trasferimento della proprietà ad una società che è soggetto di diritto privato comunque in posizione di autonomia soggettiva rispetto agli enti pubblici soci, si porrebbe in contrasto non soltanto con il T. U. sull’ambiente, ma anche con gli artt. 822, 823, 824, del codice civile; nonché con l’art. 23-bis, co. 5 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, che afferma che resta ferma la proprietà pubblica delle reti.
Una seconda censura riguarda la previsione che la società patrimoniale ponga a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti, le altre dotazioni patrimoniali, e che l’ente responsabile dell’ATO possa assegnare alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse. Secondo il Governo si sottrarrebbe così all’ATO la competenza ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato, e ciò contrasta ancora con il d.lgs. n. 152/2006, che prevede che sia l’autorità d’Ambito ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato. La competenza ad assegnare le funzioni che verranno tolte agli ATO in virtù della legge n. 191/2009, all’art. 2, co. 186-bis, che ne prevede la soppressione e la successiva attribuzione delle relative funzioni, è infatti, a detta del Governo, del livello statale: tale prevalenza della competenza statale è dedotta dalla previsione della disciplina del 2009, a norma della quale l’attribuzione delle suddette funzioni deve avvenire in blocco ad altro, unico soggetto, e non isolatamente. Parrebbe dunque inammissibile, a parere del ricorrente, che la legge lombarda enuclei una singola attribuzione e ne preveda l’assegnazione ad un soggetto formalmente privato: e ciò perché risulterebbe irragionevole e inopportuna la separazione dalle rimanenti competenze, quali la redazione del Piano d’ambito, che non può che essere una sorta di antecedente logico, giuridico, economico e tecnico-operativo degli atti, ad iniziare dal bando, necessari alla indizione e celebrazione della gara per l’affidamento.
Al centro della contestazione vi è dunque la questione oggi tanto dibattuta del regime di proprietà delle reti e delle forme di affidamento dei servizi, che nel caso in esame la Regione Lombardia ha risolto con una disciplina che affida la rete ad una società di capitale pubblico, in larga parte rappresentativa dei Comuni dell’ambito; e titolata anche ad assegnare l’erogazione del servizio. Lo Stato contesta tale scelta, rivendicando discutibilmente una competenza statale: l’attesa è per la linea che il giudice costituzionale sceglierà di seguire, la quale potrà sbilanciarsi a favore dello Stato se la competenza preminente sarà individuata nella tutela della concorrenza e dell’ambiente, come è recentemente avvenuto con la sent. n. 128/2011; o invece a favore della Regione se, come nella medesima pronuncia ora richiamata, verrà comunque salvaguardata la titolarità in capo alla Regione della definizione della sorte degli ATO in via di graduale soppressione.
Camilla Buzzacchi
(Università Milano Bicocca)
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