La presente pronuncia nasce dall’impugnazione, da parte dell’Assemblea legislativa della Regione autonoma di Madeira, di alcuni commi degli artt. 11 e 20 della legge n. 12-A/2010, in merito alle misure per accelerare la riduzione del deficit e favorire il controllo del debito pubblico.
L’art. 11 di tale legge, infatti, stabilisce una riduzione eccezionale, pari al 5%, della retribuzione riconosciuta ad alcune cariche politiche, tra cui i membri degli esecutivi e dei legislativi regionali, a partire dal 1° luglio 2010 (art. 20).
La Regione ha basato il proprio ricorso specialmente su quanto disposto all’art. 231 n. 7 Cost., ai sensi del quale «o estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas é definido nos respectivos estatutos político-administrativos» (lo statuto di Madeira se ne occupa all’art. 75). Dal dettato costituzionale discenderebbe, quindi, una competenza esclusiva sulla quantificazione della remunerazione degli organi di governo della Regione stessa.
Il Tribunale costituzionale parte, infatti, dall’affermazione di una riserva statutaria (punto 6 della Fundamentação) che impedisce a qualsiasi altra fonte normativa di intervenire sul punto. Il problema, quindi, è individuare la portata dell’espressione «estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio» delle Regioni autonome, questione già affrontata in precedenza (nelle decisioni nn. 92/1992, 637/1995, 382/2007, 10/2008 e 525/2008): detta espressione comprende, nello specifico, i doveri, le responsabilità e le incompatibilità, ma anche i diritti, le prerogative e le immunità.
Appurato che gli aspetti retributivi rientrano nella seconda categoria, il Tribunale conferma che anche l’indicazione di un criterio sufficientemente preciso per determinare il quantum della retribuzione fa parte della materia riservata allo statuto. Detto criterio, nella normativa della Regione autonoma ricorrente, viene rapportato a quanto percepiscono i titolari di alcune cariche a livello nazionale (cfr. il punto 8 della Fundamentação).
Il punto 9 contiene la ricostruzione della decisione: la legge n. 12-A/2010 modifica in blocco la retribuzione mensile di alcuni soggetti politici statali, per cui, in virtù della corrispondenza sancita dallo statuto della Regione autonoma di Madeira, sarebbe illegittimo il mantenimento della remunerazione vigente per le cariche regionali. Di conseguenza, l’art. 11 della legge citata non lede la riserva statutaria, nella misura in cui rispecchia e applica de facto il criterio stabilito dalla normativa regionale.
Sabrina Ragone
(Università di Bologna)
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