Il 16 giugno 2011 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la l. 16 giugno 2011 n. 10, rubricata “Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)” ed entrata in vigore il 20 giugno 2011, data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
L’articolo 1 prevede l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 13 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici), della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).
La norma in questione individuava alcune categorie di soggetti a cui veniva riconosciuta l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito: tra questi, a condizione che rientrassero nelle soglie reddituali specificate dalla norma, i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque, i titolari di pensione sociale e loro familiari a carico, i titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, i disoccupati e loro familiari a carico, gli inoccupati e loro familiari a carico, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico e i lavoratori in mobilità e loro familiari a carico.
La legge si pone nell’ambito dell’impegno assunto dalla Regione con il Governo per il Piano di rientro 2010-2012 dal deficit del sistema sanitario.
Che la Puglia sia tra le Regioni che debbano colmare il disavanzo nel settore sanitario, è notorio (si rinvia, per una trattazione più approfondita dei meccanismi del Piano di rientro, al post sui ricc. nn. 119 e 120 del 2010, “Come la Regione incalza il Governo per il Piano di rientro”, scritto da Michele Massa). Che per farlo, però, si debba andare a incidere in modo così drastico su uno strumento del welfare, risulta un fatto preoccupante e tale da far paventare all’interprete seri dubbi di costituzionalità della prescrizione normativa di cui trattasi.



