Di recente, diverse Regioni hanno emanato leggi recanti varie misure per il contrasto della criminalità organizzata: se ne è dato conto anche in questo sito, riferendo, tra l’altro, di leggi calabresi, emiliano-romagnole e lombarde. Inizia ora il contenzioso su queste leggi. In attesa delle sentenze, vale la pena segnalare brevemente i ricorsi: oltre che per il merito delle singole censure, per considerare come sono stati impostati, dall’Avvocatura dello, Stato i problemi del rapporto tra i limiti delle competenze regionali e le finalità di contrasto della criminalità.
Il ricorso che si segnala riguarda la legge della Regione Calabria n. 3 del 2011 (una di quelle di cui si era dato conto), nella parte in cui ha imposto una clausola che sanziona, con la risoluzione degli appalti regionali, la mancata denuncia, da parte dell’appaltatore, di fatti criminali. Più precisamente, l’art. 2, co. 2, della legge richiede, a pena di nullità, l’inserimento nei contratti stipulati dall’amministrazione e dagli enti regionali (e nei conseguenti sub-appalti) di una speciale clausola risolutiva espressa. La clausola si attiva quando: a) il contraente è a conoscenza, “con riferimento alla conclusione od all’esecuzione del contratto”, di alcuni tipi di reati, principalmente connessi alla criminalità organizzata e ai delitti contro l’amministrazione; b) lo stesso contraente omette di denunciare tali reati; c) tutto ciò risulta da una richiesta di rinvio a giudizio, come previsto dall’art. 38, co. 1, lett. m-ter del codice degli appalti (che contempla una causa di esclusione dagli appalti per ragioni analoghe).
Come il mancato inserimento, anche la mancata attivazione di questa clausola, ricorrendone i presupposti, comporta la nullità del contratto, nonché la responsabilità disciplinare e amministrativa dei funzionari competenti.
Il Governo impugna questa previsione: non per violazione della competenza statale in materia di sicurezza pubblica, ma per violazione della competenza esclusiva sull’ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.). Riallacciandosi alla giurisprudenza costituzionale in tema di contratti pubblici, la difesa erariale osserva che la clausola “riguarda la fase di esecuzione del rapporto contrattuale, nell’ambito del quale l’amministrazione non agisce come autorità, ma nell’esercizio della sua autonomia negoziale, in posizione di tendenziale parità con la controparte”. In questo ambito, sussiste appunto una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, secondo il ricorrente, la clausola si discosta dal modello delineato dal cit. art. 38, co. 1, lett. m-ter: il codice degli appalti prevede ‘solo’ l’esclusione dei soggetti che, pur essendo stati vittime di concussione o estorsione, non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; la legge regionale aggrava il regime (per così dire) sanzionatorio, prevedendo, come si è detto, la nullità del contratto se manca l’inserimento, o l’attivazione, della clausola.
Michele Massa
(Università Cattolica di Milano)
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