Nell’impugnare l’art. 6 della legge della Regione Sardegna n. 16/2010 recante Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale il Governo ha contestato il mancato rispetto delle disposizioni statali che fissano le scadenze entro le quali devono essere effettuate la rimodulazione e la conseguente comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Ciò costituisce, secondo il ricorrente, violazione degli artt. 117, I e III co., 119, II co., e 120, II co. Cost., nonché dello Statuto speciale per la Sardegna. Col disporre che gli enti locali possano trasmettere le richieste di modifica all’Assessorato regionale entro il 30 settembre di ciascun anno e, in via transitoria, per l’anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali possano trasmettere le richieste di modifica entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, questa disciplina non consentirebbe il monitoraggio del patto di stabilità interno, posto a salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva.
La disciplina statale – nello specifico l’art. 7-quater, co. 7, d. l. n. 5/2009 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, I co. 1, della l. n. 33/2009 – prevede infatti che la Regione comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento ad ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Se la Regione, sia anche ad autonomia speciale, prevede termini successivi al 31 maggio per tale comunicazione, ciò può incidere sul monitoraggio, la cui finalità è anzitutto la verifica degli adempimenti relativi al patto, ma anche l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica.
La Corte colloca la disciplina della Regione Sardegna all’interno di un «quadro normativo, statale e regionale, volto ad assicurare il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario», ed esclude che essa possa invece riguardare l’ordinamento degli enti locali o della finanza locale, come discenderebbe dall’ambito di competenza della disposizione impugnata, che concerne la trasmissione di dati degli enti locali alla Regione. Il giudice costituzionale ritiene pertanto che la norma impugnata sia riconducibile all’ambito del coordinamento della finanza pubblica, e che essa abbia ricadute sugli equilibri della finanza pubblica generale.
Una volta inquadrata la materia, il giudice delle leggi procede a verificare che la disciplina statale di riferimento ponga principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale, e in questo caso il legislatore di una Regione ad autonomia speciale. Alla luce della precedente giurisprudenza la Corte conferma tale lettura, posto che le sue decisioni hanno portato alla elaborazione di «una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», e che la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica può far sì che «la competenza statale non si esaurisca con l’esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo». Viene così affermato il carattere «finalistico» dell’azione di coordinamento e, quindi, l’esigenza che «a livello centrale» si possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata» (sent. n. 376/2003): e ciò anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (ex plurimis, sentt. n. 120/2008, n. 169/2007).
Per finire, il giudice si interroga se dalle esigenze di coordinamento possa dedursi la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni relativa alla trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica: e risponde affermativamente, ritenendo che tempi non coordinati delle attività di monitoraggio siano idonei a provocare difficoltà operative e incompletezza della visione d’insieme, la quale è condizione necessaria per conseguire l’obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica. Il quadro nazionale – chiamato ad inserirsi in quello europeo – non può prescindere dalla disponibilità preventiva di dati certi e completi, che le singole Regioni non possono dunque raccogliere in momenti successivi a quelli stabiliti su base nazionale. L’«allineamento cronologico» diventa pertanto principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, e si qualifica come presupposto necessario per «lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno ad osservare il patto di stabilità».
Camilla Buzzacchi
(Università Milano Bicocca)
Foto | Flickr.it



