La sentenza 248 del 2011 illumina uno dei profili (ancora) più oscuri della disciplina normativa in materia di “sanità” – com’è noto, materia di legislazione “concorrente”, ai sensi dell’art. 117 Cost., co. 3 – in relazione al rapporto ricorrente sia fra normativa statale e regionale, sia fra “natura” pubblica e privata della struttura erogante la prestazione sanitaria.
In specie il TAR Sicilia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, co. 2, lett. b), d.lgs. 502/1992 (introdotto dall’art. 79, co. 1 quinquies, d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008) ritenendo che la norma secondo cui le Regioni «possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell’azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati» violi gli artt. 3, 97 e 113 Cost., sotto il profilo della «legalità sostanziale» a causa della «mancata previsione dei criteri alla stregua dei quali detto potere dovrebbe essere disciplinato su base regionale, e conseguentemente esercitato dalle aziende sanitarie locali»; a ciò si aggiungerebbe poi la lesione degli artt. 3 e 117, co. 2, lett. m), Cost. – giacché la norma censurata renderebbe «maggiormente difficoltoso, su base regionale, l’accesso ad una prestazione inclusa tra i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie che invece non devono patire una differenziazione territoriale» – nonché degli artt. 3 e 32 Cost., sul presupposto che la medesima porrebbe «una limitazione ulteriore, differenziata territorialmente, all’esercizio di un diritto fondamentale» (i.e. la salute) incidendo così sul principio di c.d. “libertà di scelta”.
Tutte le censure sono però dichiarate non fondate.
Ed invero – rileva la Corte – alla normativa in esame non difettano i criteri in grado di predeterminare le modalità di esercizio, da parte della Regione, del potere autorizzatorio e, pertanto, deve escludersi la violazione del principio di legalità sostanziale (soddisfatto ogni qual volta si rinvenga l’esistenza di criteri, appunto, in grado di orientare l’azione dell’autorità amministrativa). Nel SSN infatti il principio di libera scelta non è assoluto ma contemperato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, che devono però essere indicati da norme di principio della legislazione statale; dalla enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, si è ricavata facoltà di libera scelta da parte dell’assistito ed imposto, nella legislazione sanitaria, il principio della programmazione finalizzato al contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi “accordi contrattuali” tra le USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili.
Proprio tali accordi sono previsti dall’art. 8 quinquies, d.lgs. 502/1992, il che vale quindi ad escludere la fondatezza della questione sollevata, giacché l’esistenza di simili «forme di contrattazione» intercorrenti «tra Giunta regionale e USL, da un lato, ed i vari soggetti accreditati, pubblici e privati, erogatori delle prestazioni, dall’altro» costituisce circostanza idonea ad escludere «il preteso carattere di arbitrarietà delle scelte poste in essere in questo settore dalle amministrazioni competenti».
Peraltro la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che «la fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica esclusivamente nella “determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale”, non essendo “pertanto inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini”» (cfr. sent. 371/ 2008), nonché che la «libertà di scegliere da parte dell’assistito chi chiamare a fornire le prestazioni sanitarie non comporta, affatto, una libertà sull’an e sull’esigenza delle prestazioni» (ciò che giustifica la previsione di «poteri di controllo, indirizzo e verifica delle regioni e delle unità sanitarie locali» e dunque il persistere del sistema autorizzatorio; cfr. sent. 416/1995), precisando che l’esigenza di salvaguardare «il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura» deve essere «contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti» (cfr. sent. 267/1998).
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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