La Corte di Giustizia si è espressa sul divieto imposto dalla legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 di installare impianti eolici non destinati all’autoconsumo in siti di importanza comunitaria e di protezione speciale senza alcuna preventiva valutazione dell’incidenza del progetto sull’ambiente, confermando le conclusioni dell’Avvocato Generale, già pubblicate in questo sito.
La Corte, nel ribadire immediatamente che in sede di rinvio pregiudiziale non spetta ad essa valutare la compatibilità delle misure nazionali con il diritto dell’Unione, afferma la sua competenza a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi necessari a consentirgli la valutazione di tale compatibilità.
Nel caso di specie, la normativa regionale pugliese è ritenuta conforme al perseguimento degli stessi obiettivi perseguiti dalle direttive 92/43 e 79/409 (in materia di habitat naturale e avifauna). La prima dispone espressamente all’art. 14 che gli Stati membri possano adottare misure di protezione più rigorose di quelle da essa stessa previste; la seconda, pur non contenendo espressamente un divieto di tal sorta, può essere derogata nei suoi requisiti minimi da una misura nazionale che persegua i suoi stessi obiettivi, così come previsto ed autorizzato dall’art. 193 TUE (in questo riprendendo C. Giustiza U.E., sentenza 14 aprile 2005,causa C-6/03).
D’altro canto, ritiene la Corte, la misura predisposta dalla legge della Regione Puglia è limitata agli aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo, ed è dunque inidonea a mettere in pericolo l’obiettivo dell’Unione di incentivare lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili sancito dalle direttive 2001/77 e 2009/28.
Spetteranno al giudice del rinvio due successive e fondamentali valutazioni: la prima relativa alla mancata violazione da parte della normativa regionale del principio di non discriminazione fra i progetti di costruzione di aerogeneratori e quelli riguardanti altre attività industriali proposte su siti di protezione speciale (sancito dall’art. 6, n. 1 della direttiva 2001/77); la seconda relativa invece al rispetto del principio di proporzionalità, di cui al art. 13 della direttiva 2009/28, che richiede che le misure adottate dagli Stati membri non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa in oggetto, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si debba ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non debbano essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
Maria Esmeralda Bucalo
(Università di Palermo)
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