Dopo la approvazione del d.d.l. regionale di iniziativa della Giunta, n. 812 del 2011, in materia di abolizione delle Province in Sicilia e di riduzione dei consiglieri e degli assessori comunali – commentato in questa stessa Rivista, 7 dicembre 2011 – l’ARS ha approvato il disegno di legge 790-52-778-779-784/A, recante lo «schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41-ter, comma 2, dello Statuto» avente ad oggetto «modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana».
Il testo si compone di due articoli.
Ai sensi dell’art. 1 (rubricato «riduzione del numero dei deputati») si prevede una modifica «al comma 1 dell’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana» nel senso che «la parola “novanta” [che indica l’attuale numero di deputati regionali, ndr.] è sostituita dalla parola “settanta”».
Ai sensi dell’art. 2 è stabilita, poi, la disciplina transitoria, applicabile in attesa del completamento dell’iter di approvazione della relativa legge di revisione costituzionale: la nuova composizione della Assemblea «si applica a decorrere dal primo rinnovo» della medesima «successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»; in specie, in caso di convocazione dei comizi elettorali prima della approvazione delle conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale (cfr. art. 3, St.) si continuerà ad applicare la l. r. 29/1951 – e successive modifiche ed integrazioni – con i seguenti adattamenti: «la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendersi sessantadue»; «la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendersi sette»; «la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendersi quarantadue».
Nel merito, lo schema di progetto di legge costituzionale trova la propria premessa nella proposta – formulata dal Governo nazionale – di ridurre il numero dei parlamentari siciliani da novanta a cinquanta; quanto invece ai contenuti, la ratio è rinvenuta – citando testualmente la relazione di accompagnamento del Deputato proponente – nel miglioramento del «funzionamento dell’Assemblea» nonché nella riduzione dei relativi costi «nell’ambito di un’auspicata maggiore sobrietà di tutte le istituzioni centrali e periferiche» e di «uno snellimento delle assemblee, con conseguente fluidificazione dell’attività». Insomma un «esempio virtuoso di contrazione delle spese riferite al numero dei membri delle assemblee e a quanto ad esse consegue, in personale e mezzi, per lo svolgimento delle proprie attività».
Tali considerazioni – cui si aggiunge, di fatto, una approvazione a larga maggioranza del medesimo testo, di cui si da atto nel resoconto d’Assemblea (cfr. presenti, 62; votanti, 61; favorevoli 59) – non possono però oscurare il dibattito pur aspro avvenuto in Aula, così come traspare dagli interventi che hanno (trasversalmente) evidenziato alcune criticità del medesimo; tra le altre, la solo presunta (ed asserita) coincidenza fra riduzione del numero di deputati regionali e risparmio di spesa, in luogo di un effettivo taglio ai costi della politica che si sarebbe potuto perseguire – mantenendo inalterata (quantitativamente) la rappresentanza parlamentare – mediante una revisione al ribasso delle indennità parlamentari; una diminuzione ancora maggiore (i.e. da novanta a cinquanta) del predetto numero, effettivamente in linea con le indicazioni ricavabili – in materia di risparmio di spesa, relativamente ai c.d. «costi della politica» – dal d.l. 138/2011 (l. conv. 148/2011); ed infine, sul piano meramente formale ma non trascurabile, la procedura di approvazione del medesimo che – a causa della dichiarazione di decadenza degli emendamenti al summenzionato art. 1 – ha materialmente impedito la revisione parlamentare del testo e la, conseguente, elaborazione di un progetto di riforma più organico.
Tale approvazione porta comunque a termine un percorso di revisione statutaria intrapreso già nel corso della XIII Legislatura (regionale) mediante la proposizione di un progetto di legge costituzionale approvato ed inviato al Parlamento nazionale – il cui iter costituzionale s’era interrotto, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere nazionali – frutto di una espressa volontà di adeguamento del sistema autonomistico alle attuali emergenze socio-economiche, in specie palesate dalle recenti “manovre correttive”, ed in linea con il processo (regionale) di integrazione europea (cfr. l. r. Sicilia 10/2010).
Si resta dunque in attesa delle conseguenze, a livello nazionale, della iniziativa del Legislatore siciliano ed, in specie, della sua compatibilità con il processo di risanamento della finanza pubblica avviato dal Governo nazionale con il c.d. “decreto Salva-Italia” nonché, altresì, della sufficienza del provvedimento stesso, rispetto ai saldi definiti a livello comunitario.
Roberto Di Maria
(Università “Kore” di Enna)
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