I criteri generali per l’assegnazione di farmacie risultano disciplinati, con atto normativo statale, dal d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modifiche, nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
Nell’ambito delle «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» (questa la rubrica del d.l. in questione), all’ art. 48, c.29, inserito nel Capo IV, «Accordo Stato Regioni in materia sanitaria», del Titolo II, «Correzione dell’andamento dei conti pubblici», così si legge: «Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni». La littera legis, dunque, prescrive la necessarietà del pubblico concorso ai fini dell’assegnazione della titolarità del servizio farmaceutico.
La Regione Calabria, con la l. 10 agosto 2011 n. 30, rubricata «Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche», ha introdotto un nuovo regime in materia. Ai sensi dell’art.1 di tale normativa, «i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia». Ratio delle ‘nuove regole’ è la regolarizzazione dello status quo di farmacisti che, in base allo scorrimento della graduatoria del concorso regionale indetto nel 1997, siano divenuti titolari in via provvisoria, a condizione che non abbiano giovato di un altro analogo trattamento nel decennio antecedente l’emanazione della legge. La transitorietà prevista nel testo si spiega con la previsione secondo cui tale normativa andrà applicata una sola volta.
Con delibera del Consiglio dei ministri, resa in data 6 ottobre 2011, il Governo ha impugnato la legge de qua mediante il ricorso iscritto al n. 121, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 e pubblicato in G.U. n. 50 del 30 novembre 2011. A essere dedotto è il vizio di illegittimità costituzionale da cui risulterebbe affetto l’art.1 della legge regionale calabrese, «che» – si legge nel ricorso – «ne costituisce in realtà l’intero corpus normativo». I parametri violati risultano essere l’art. 97 Cost., con riferimento al principio del pubblico concorso (l’Avvocatura dello Stato ricorda come la Corte abbia più volte ribadito che l’ottenimento della titolarità di una farmacia debba avvenire a mezzo di pubblico concorso), e il comma III dell’art.117: la Consulta ha specificato in più occasioni come l’assegnazione della titolarità delle farmacie rientri nella macroarea della tutela della salute, materia che il legislatore costituzionale della l. cost. riserva alla potestà concorrente di Stato e Regioni. Ai fini di una corretta interpretazione della normativa statale di riferimento, infatti, è puntuale il riferimento all’incipit dell’art. 48: l’espressione «salvo diversa disciplina regionale» – si legge nel ricorso – «non può ovviamente essere letta nel senso di lasciare al legislatore regionale la facoltà di poter derogare alla natura precettiva della disposizione; tanto perché, al contrario, essa, contenendo una normativa di principio di ordine generale, come tale valida su tutto il territorio nazionale, è nel suo nucleo centrale inderogabile». Semmai, si prosegue, «a ben vedere, la ratio legis sottesa all’incipit normativo è ben altra: fermo l’obbligo dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante procedura concorsuale, ciò che potrebbe al più ritenersi non vincolante sono le modalità esecutive ad essa connesse, nonostante siano comunque ivi dal legislatore statale delineate, e così, per es., potrebbe ipotizzarsi una possibile competenza del legislatore regionale in ordine alla scelta del quando e del come scadenzare i concorsi e/o decidere la validita’ temporale della graduatoria concorsuale».
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