In occasione della seduta del 14 dicembre 2011, la Giunta (plenaria) per le elezioni della Camera dei deputati ha espresso il proprio giudizio sulla asserita incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
La vicenda è nota, e fa seguito ad una recente sentenza della Corte costituzionale (i.e. 277/2011) per la disamina della quale ci si limita qui a richiamare, per brevità, le analitiche ed esaurienti considerazioni – sia sul contenuto della menzionata sentenza nonché della successiva 294/2011, sia sull’esito della conseguente istruttoria condotta dalla Giunta del Senato – già sviluppate in questa stessa sede (cfr. rispettivamente C. D’Andrea, La Corte pone nuovi limiti al doppio incarico parlamentare/sindaco; F. Bailo, Ancora sul cumulo delle cariche: le esigenze di uniformità prevalgono, ancora una volta, sulla discrezionalità regionale; M. Massa, La verifica dei poteri protegge i sindaci-senatori in carica dal divieto del doppio mandato).
Quanto, invece, allo specifico pronunciamento della Camera dei deputati, v’è innanzitutto da rilevare come le premesse del medesimo siano riscontrate da una comunicazione del Presidente d’Assemblea avente ad oggetto la procedura relativa alle dimissioni presentate da deputati già eletti, rispettivamente, alle cariche di Presidente della Provincia e Sindaco, in relazione a «quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, che impone la presa d’atto da parte dell’Assemblea, senza votazioni, delle dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica con esso incompatibile».
Sotto questo profilo, nel resoconto di Giunta si da atto di come il “Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità” abbia convenuto nel senso che la citata sentenza 277/2011 della Corte costituzionale – in quanto avente natura additiva – avrebbe direttamente introdotto nella l. 60/1953 la previsione della incompatibilità parlamentare rispetto alla carica di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, non lasciando pertanto alcun margine di controvertibilità in merito e consentendo, di conseguenza, alla Giunta di prendere semplicemente atto di una incompatibilità «inequivocabile e provvista di un indubbio rilievo costituzionale».
E tuttavia, proprio in ordine agli effetti della sentenza, in Giunta si sosteneva altresì come dalla medesima non si potesse univocamente ricavare la premessa incompatibilità alla stregua di un obbligo costituzionalmente sancito: «in teoria, infatti, il legislatore potrebbe disciplinare la materia nel senso di stabilire la compatibilità tra la carica parlamentare e quella di sindaco, fermo restando che, invece, sarebbe costituzionalmente illegittimo, alla luce della pronuncia del giudice costituzionale, che l’incompatibilità resti disciplinata esclusivamente a senso unico». Oltre a tale – per vero perplessa – considerazione, in merito alla validità presuntivamente ex tunc della sentenza della Corte, in Giunta si opinava poi che il contenuto prescrittivo della stessa fosse applicabile anche alle pregresse decisioni parlamentari, posto che «la Giunta delle elezioni è un organo avente natura giurisdizionale [e] le decisioni della Giunta delle elezioni sono dunque decisioni di un organo dotato di funzioni giurisdizionali»; da ciò la configurabilità di quelli in oggetto come rapporti asseritamente “esauriti”.
A fronte delle predette osservazioni, in Giunta si affermava però come già il d.l. 138/2011 – convertito, con modificazioni, in l. 148/2011 – avesse stabilito l’incompatibilità con il mandato parlamentare dei sindaci dei comuni sopra i 5 mila abitanti e che, pertanto, l’orientamento nel senso della incompatibilità fosse «stato già pienamente assunto dal Parlamento, con le cui più recenti decisioni la sentenza della Corte […] le determinazioni [della] Giunta […] si pongono in una evidente linea di continuità».
Su iniziativa del Presidente – il quale riteneva comunque che alla proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità potesse applicarsi la procedura (per prassi) seguita dalla Giunta per l’accertamento delle cause di incompatibilità stabilite dalla Costituzione (i.e. consiglieri ed assessori regionali) – la Giunta non procedeva dunque a votazioni, bensì ad una mera presa d’atto «su proposte di accertamento di incompatibilità fondate su una previsione di rango o avente rilievo costituzionale». In tal senso si affermava, quindi, l’intenzione della Camera di «evitare esiti contraddittori e contrastanti con la sentenza della Corte costituzionale» – la quale avrebbe conferito «alla nuova causa di incompatibilità un rilievo indubbiamente costituzionale» – eventualmente derivanti da deliberazioni, assunte a maggioranza, sulla proposta di incompatibilità.
Le conclusioni della Giunta erano, pertanto, nel senso di intendere approvata la proposta del Comitato di accertare l’incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
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