La Corte costituzionale “inaugura” il proprio anno giudiziario con una sentenza (n. 2/2012) con la quale si offre un ulteriore e significativo contributo alla costruzione – lunga e progressiva – del sistema finanziario e tributario regionale.
Lo Stato ha infatti promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 e 2, della legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, co. 2, lett. e), e 119 Cost. nonché agli artt. 8, 9 e 73, co. 1 bis, dello Statuto speciale; in particolare, le menzionate disposizioni provinciali stabiliscono, rispettivamente, che: «a decorrere dal periodo d’imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche»; e che «a decorrere dal periodo d’imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche».
L’illegittimità della premessa normativa – introduttiva di specifiche ipotesi di esenzione – è dunque dedotta sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto eccedente le competenze legislative della Provincia statutariamente stabilite; in secondo luogo, in quanto invasive della competenza esclusivamente statale a disciplinare i tributi erariali (fatti salvi gli interventi consentiti alla Provincia proprio dal co. 1 bis, art. 73 St.).
Così come ricostruita, la questione è tuttavia ritenuta dalla Corte non fondata. Le menzionate esenzioni all’addizionale regionale all’IRPEF – introdotte dalle disposizioni di legge provinciale – sono infatti consentite, appunto ai sensi del co. 1 bis dell’ art. 73 St. Ed invero, il predetto comma stabilisce che «le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; tale disposizione statutaria deve essere interpretata nel senso che – ove il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province autonome e la legge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle deduzioni (cfr. «ne prevede la possibilità») – queste possono liberamente (cfr. «in ogni caso») compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non si produca l’effetto economico di superare il limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale.
È nel rispetto di tale limite quantitativo, dunque, che le Province autonome «potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell’ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione dell’aliquota». La Corte ritiene, nella specie, che i denunciati co. 1 e 2, art. 1 della legge finanziaria provinciale rispettino le condizioni ed i limiti richiesti dal citato co. 1 bis e che, dunque, possano legittimamente prevedere la introduzione di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale: esse infatti hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Province autonome; traggono fondamento da una norma statale (co. 3, art. 50, d.lgs. 446/1997) che consente a dette Province di maggiorare l’aliquota base; comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto, rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale».
Sulla base di tali premesse, non soltanto la normativa provinciale viene salvaguardata, ma il Giudice costituzionale ha potuto altresì aggiungere un tassello in più al mosaico delle competenze degli Enti territoriali in materia finanziaria e fiscale.
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