Il d.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 ed entrato in vigore a partire dal 25 ottobre 2011) è intervenuto, ancora una volta, sull’istituto dell’apprendistato: figura alquanto risalente – in origine, disciplinata dal codice civile, che lo definiva “Tirocinio” (v. artt. 2130-2134 c.c.) – già oggetto di diverse riforme, tra cui, in ultima istanza, spiccava il d.lgs. n. 276/2003.
Com’è noto, si tratta di un contratto di lavoro subordinato del tutto peculiare, grazie alla co-essenzialità della componente formativa, rispetto alla causa del contratto di lavoro tradizionale, c.d. standard. Sicchè, a fronte di un primo scambio tra prestazione lavorativa (benché allo stato “grezzo”) e retribuzione (ovviamente, inferiore a quella corrisposta a lavoratori già “professionalizzati”), insiste un’ulteriore posta di scambio: consistente nella formazione che il datore di lavoro deve impartire (o far erogare da soggetti terzi) all’apprendista nel corso dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurargli, al termine del periodo di formazione, una qualificazione professionale.
In due post precedenti (Il punto su formazione professionale e competenze regionali e Il punto su apprendistato e competenze regionali) si sono messi in luce i problemi derivanti dal vigente riparto di potestà legislativa (ex art. 117 Cost., come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3) in materia di formazione professionale – in generale – e di apprendistato in particolare. Adesso, in considerazione del mutato quadro legislativo in tema di apprendistato, si tratta di analizzare, seppur brevemente, le principali cause di insuccesso della regolazione ex d.lgs. n. 276/2003 e la “tenuta” costituzionale del “nuovo” apprendistato, così come disciplinato dal d.lgs. n. 167/2011.
Bisogna dire che, a nostro avviso, tra le cause principali del forte insuccesso dei tre modelli di apprendistato, introdotti con il d.lgs. n. 276/2003, spiccano proprio le difficoltà regolative insite nella necessaria partecipazione, al relativo procedimento, di una molteplicità di soggetti: non tutti istituzionali (si pensi alle parti sociali) e, peraltro, secondo modalità, spesso, poco chiare e definite. Tale situazione è riconducibile alla forte interferenza reciproca, a monte, tra competenze statali e regionali: fra le tante, si pensi alla potestà esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” (e quindi di contratti); a quella concorrente per la “tutela e sicurezza del lavoro” ed a quella residuale regionale in tema di “formazione professionale” (in proposito, v. l’art. 117, co. 3, Cost., che esclude esplicitamente tale materia da quelle di competenza concorrente).
Non essendo possibile creare una linea di demarcazione netta tra i profili dell’apprendistato riconducibili all’una o all’altra potestà normativa, il legislatore del 2003 ha dovuto necessariamente seguire, nella regolazione, una linea fortemente “compartecipativa”: innanzitutto, tra i soggetti titolari del potere legislativo; nonché, una prospettiva “concertativa” nei confronti delle parti sociali e dello strumento contrattuale collettivo in genere. La scelta in parola, di per sé, andrebbe ritenuta senz’altro opportuna: in primis, a causa delle peculiarità presentate dai contratti in parola e dalla necessaria aderenza delle attività formative ad una serie di parametri (professionali, di settore, territoriali, etc.). Purtroppo, però, la soluzione – nella regolazione dell’epoca – si presentava connotata da scarsissima chiarezza in ordine alle competenze ed ai poteri di ciascuno dei soggetti chiamati ad intervenire nella regolazione: così favorendo, in misura inaccettabile, una sorta di immobilismo regolativo, sfociato in un’utilizzazione estremamente limitata dei contratti di apprendistato, se non – soprattutto in riferimento a quello di terzo tipo – nella mancata attivazione, a livello regionale, della fattispecie. Chiaramente, il punto problematico è costituito, in ragione prevalente, dalla determinazione dei profili formativi dei contratti in esame (si vedano, in proposito, gli art. 48, co. 4 e 49, co. 5, d.lgs. n. 276/2003): affidata, in via generale, alle Regioni, ma con riferimenti e rinvii espliciti alla contrattazione collettiva – per giunta, di qualsiasi livello (v. art. 48, co. 4, lett. c) e 49, co. 5, lett. c) – a cui, in relazione ad aspetti centrali, veniva affidato un vero e proprio potere di veto (si pensi allo strumento dell’intesa tra Regioni e parti sociali, richiesto dall’art. 49, co. 5, d.lgs. n. 276/2003).
Ciò, unitamente all’inerzia regolativa che ha caratterizzato l’opera di non poche Regioni (si pensi al menzionato caso dell’apprendistato di terzo tipo), ha portato lo Stato a porre in essere diverse “manovre di avvicinamento” verso la contrattazione collettiva: a discapito, dunque, del ruolo regionale e dell’autonomia alle stesse riservata dalla Carta costituzionale. In estrema sintesi, si tratta di quanto avvenuto, dapprima, con il d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005 n. 80), nonché, da ultimo, con il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133). Entrambe le disposizioni intervenivano anche sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante (art. 49, d.lgs. n. 276/2003): tra le tre, senz’altro, la fattispecie più vicina al vecchio tirocinio e maggiormente utilizzata. In primo luogo, si è previsto un potere sostitutivo della contrattazione collettiva all’inerzia regolativa regionale (l. n. 80/2005). In secondo luogo, si è provveduto alla creazione del c.d. canale parallelo dell’apprendistato “a formazione esclusivamente aziendale” (l. n. 133/2008): per il quale, si affidava integralmente la competenza alla contrattazione collettiva in ordine alla totalità dei profili formativi di tale contratto. Ad ogni modo, il primo intervento – già di per sé discutibile, dal momento che l’inerzia regionale ben poteva derivare dal mancato raggiungimento dell’intesa prescritta dall’art. 49, co. 5, d.lgs. n. 276/2003, a causa del “veto” delle parti sociali – è rimasto indenne da pronunce di incostituzionalità: grazie anche alla cedevolezza degli accordi collettivi rispetto alla normativa regionale, pur successiva. Tuttavia, non lo stesso si può dire per il secondo: caduto, in parti rilevanti, sotto la scure della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 176 del 14 maggio 2010 (per la quale si rinvia ai post pubblicati precedentemente).
E’ noto che tanto le discipline legislative sopravvenute, quanto le tormentate vicende costituzionali vissute dall’apprendistato ex d.lgs. n. 276/2003, vanno inquadrate nel primo, importante, intervento della Corte Costituzionale in materia: avvenuto con la pronuncia 28 gennaio 2005 n. 50. In tale occasione, la Corte affermava – da un lato – la sussistenza (almeno in materia di apprendistato) di un’indefettibile “concorrenza di competenze”, in luogo di semplici competenze concorrenti: situazione che determinava la necessità di ricorrere, nel procedimento regolativo dell’istituto, alla “leale collaborazione” tra i vari soggetti chiamati a legiferare; naturalmente, a meno di una possibile applicazione del principio della c.d. prevalenza (rivelatasi, poi, praticamente irrealizzabile, a causa della stretta interrelazione tra le materie rilevanti nei contratti in questione). Dall’altro lato, gli stessi giudici – ferma restando la necessità del rispetto del principio di “leale collaborazione” – tentavano di mettere ordine nel complicato riparto di competenze in materia di apprendistato: affermando, in linea generale, che la formazione interna all’azienda (curata, cioè, dallo stesso datore di lavoro o da soggetti da lui designati) inerisce alla causa contrattuale e, dunque, è da considerarsi attinente alla competenza statale in materia di ordinamento civile; mentre quella pubblica (erogata, cioè, o dalla Regione o da soggetti ivi accreditati) è da considerarsi senz’altro rientrante nella potestà residuale regionale. Dunque, se l’intervento legislativo del 2008 era ascrivibile ad una forte – per non dire esclusiva – valorizzazione di quest’ultimo punto, la sentenza del 2010 (censurando proprio tale norma) affermava la perdurante necessità, sia pure all’interno delle menzionate “schematizzazioni”, che nell’attività legislativa venisse rispettato il principio della “leale collaborazione”: in primis, tra il potere legislativo statale e quello regionale. Sicchè, veniva ritenuto illegittimo l’aver proceduto ad un’autonoma regolazione della materia – soprattutto, mediante la creazione di modelli alternativi, caratterizzati dall’esclusività della formazione interna – e la conseguente avvenuta “arrogazione”, da parte dello Stato, di una potestà normativa piena sul punto.
Si può dire, quindi, che la Corte Costituzionale, nel 2010, ha inteso ribadire la necessità del rispetto del principio della leale collaborazione “a monte” della regolazione in materia di apprendistato: indipendentemente, cioè, dagli aspetti di tali contratti toccati dalla normativa sopravvenuta. Difatti, a causa delle ineliminabili (perché fisiologiche) interferenze tra materie – ciascuna ascrivibile ad una potestà normativa differente – soltanto il raggiungimento di una previa intesa tra i diversi soggetti chiamati, a vario titolo, nel procedimento di regolazione, può garantire l’effettivo rispetto del menzionato principio e determinare la legittimità costituzionale delle relative disposizioni.
Il d.lgs. n. 167/2011, rubricato “Testo unico dell’apprendistato”, si inserisce esattamente in tale quadro generale e può essere efficacemente letto soltanto attraverso la lente del principio di leale collaborazione: in questo caso – almeno in origine – pienamente rispettato, grazie alla previa intesa sul testo definitivo, raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio 2011 (la relativa documentazione è reperibile all’indirizzo www.fareapprendistato.it).
Difatti – posto che, per l’esiguo numero delle norme e per la sostanziale conferma del modello tripartito già vigente, la scelta di ricorrere (addirittura) ad un “testo unico” non risulta giustificata se non per un intento, per così dire, “pubblicitario” – leggendo le nuove norme in materia, non sembra essere cambiato molto dal punto di vista della ripartizione tra Stato e Regioni (nonché tra questi e la contrattazione collettiva) delle competenze in ordine alla regolazione: anche se non si possono negare maggiori ordine e determinazione. In particolare, ci si riferisce all’affidamento alla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o, comunque, nazionale) della «disciplina del contratto di apprendistato», da intendersi come gli aspetti inerenti alla materia contrattuale e, quindi, rientranti a pieno titolo nell’ordinamento civile: naturalmente, nel rispetto di alcuni principi inderogabili, stabiliti per via legislativa a livello centrale (v. art. 2). Allo stesso modo, nella disciplina dei singoli contratti, rimane sostanzialmente inalterato lo schema per il quale gli aspetti formativi dei contratti sono affidati alle Regioni: salvi, nel caso dell’apprendistato di primo tipo, un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (ricollegabile alla distinta potestà legislativa in materia di istruzione) e l’obbligo di consultazione delle parti sociali, nonché, in generale, il rinvio alla contrattazione collettiva per quanto concerne la formazione aziendale.
Cionondimeno, si registra una forte virata dell’apprendistato professionalizzante (adesso chiamato anche “contratto di mestiere”) verso la formazione interna: a discapito, quindi, di quella pubblica, ormai meramente eventuale e comunque relegata entro rigidi limiti temporali (massimo 120 ore nel triennio: v. art. 4, d.lgs. n. 167/2011).
Dunque, è proprio in relazione a tale ultima fattispecie che si apprezza l’importanza del metodo “concertativo” tra poteri: vale a dire, a monte del medesimo procedimento regolativo. D’altra parte, soltanto il rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni – sfociato nel raggiungimento di un’intesa sul testo da approvare in via definitiva – ha consentito di regolare diversamente, nei singoli contratti di apprendistato, il mix tra formazione interna ed esterna (peraltro, in indiscusso favore della prima) senza imbattersi in terreni costituzionalmente “rischiosi”. Tanto è vero che, con esplicito riferimento all’apprendistato professionalizzante, è da ritenersi che le Regioni, consentendo un forte incremento dello spazio riservato alla formazione interna (e dunque alla competenza statale) si siano volute spogliare di gran parte delle competenze relative a tale tipo contrattuale: naturalmente, conservando – come è d’obbligo – quelle relative all’eventuale (ed ormai residuale) formazione esterna. Né si può negare che il principio espresso dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003 (in particolare, il punto 2 del Considerato in diritto), mirasse proprio a tale risultato. In altre parole, i giudici – con riferimento, quantomeno, ai settori dove non vi è possibilità di creare “compartimenti stagni” di potestà normative – hanno inteso stimolare le parti al previo raggiungimento di un’intesa, così da determinare una spontanea “redistribuzione” delle competenze stesse: capace, quindi, di garantire anche la “tenuta” costituzionale delle disposizioni in corso di emanazione.
In conclusione, si può affermare che l’assetto predisposto dall’attuale testo unico dell’apprendistato (contenuto nel d.lgs. n. 167/2011) – che incide, di fatto, notevolmente sul riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni – pur blindato grazie alla previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, al momento, non è da considerarsi immune da possibili profili ulteriori di censurabilità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale: naturalmente, in relazione ad aspetti differenti da quelli qui affrontati o a disposizioni, sopravvenienti, che non abbiano seguito il medesimo iter procedimentale.
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