La legge reg. Lombardia n. 2 del 2012, pubblicata nel B.U. Lombardia 29 febbraio 2012, n. 9, è intervenuta sull’intricato tema della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie in favore di soggetti anziani e disabili.
Il problema giuridico, trattato su questo blog in diverse occasioni (cfr. qui, qui, qui e qui), è se sia o meno legittimo che le Regioni (e i Comuni) basino la compartecipazione al pagamento delle rette per il ricovero in RSA non solo sulla situazione economica dell’assistito, ma anche sul reddito dei suoi familiari.
Ciò premesso, deve osservarsi che il legislatore lombardo ha sensibilmente modificato numerose disposizioni della legge reg. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
Le novità di maggiore rilievo concernono l’art. 8 della normativa in questione, il cui co. 2 solleva a parere di chi scrive numerosi dubbi di legittimità costituzionale: difatti, contraddittoriamente la Regione afferma di muoversi «nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», salvo poi operare in aperto contrasto con le previsioni quadro poste dallo Stato e contenute nell’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998. Tale norma, nonostante demandi in parte la sua attuazione a un successivo (e non ancora adottato) decreto, ha introdotto un principio immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate erogate (a domicilio o in RSA) in favore di soggetti con handicap permanente grave, nonché di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Procedendo con ordine, in prima battuta si ritiene illegittima la previsione contenuta nell’art. 8, co. 2, lett. f) della legge reg. n. 3 del 2008, norma che, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, tiene conto delle «prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite».
Com’è noto, le pensioni di inabilità, gli assegni di assistenza, le indennità di frequenza e di accompagnamento non possono essere annoverate tra le entrate reddituali del degente, tenuto conto che esse non costituiscono reddito, bensì rappresentano dei meri sussidi che lo Stato riconosce in virtù di una certificata invalidità, nonché in ragione delle maggiori spese che tali soggetti sono costretti ad affrontare a causa della loro situazione svantaggiata.
Tali argomentazioni trovano conferma nel richiamato d.lgs. n. 109 del 1998 (tabella 1), ove si dispone espressamente che «la situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall’art. 2, si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF […]». Quanto a quest’ultimo, l’art. 34, co. 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, così inequivocabilmente statuisce: «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
Tra l’altro, anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di chiarire che le entrate previdenziali e assistenziali non possono certo considerarsi indici idonei a rivelare un surplus di ricchezza accumulata, essendo le stesse «insuscettibili di incrementare significativamente il benessere economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto agli sforzi indispensabili per sopperire alle condizioni psico-fisiche precarie del proprio congiunto, destinatario di cure e di interventi che contemplano spese talvolta superiori ai redditi medesimi» (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 2 aprile 2008, n. 350).
Ciò posto, si ritiene che i maggiori dubbi di legittimità costituzionale ricadano sulla lett. g) della legge reg. in esame, che attribuisce rilevanza non solo alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita (come stabilito dall’art. 3, co. 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998), ma anche a quella «del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani e ai centri diurni integrati».
Tale previsione stride evidentemente con la legge cornice statale, in questo caso costituita dal d.lgs. n. 109 del 1998 che, come anticipato, all’art. 3, co. 2-ter fissa il principio guida in materia di compartecipazione al pagamento delle rette relative ai servizi de quibus (principio ampiamente confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato): quello secondo cui, in relazione alle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, si deve tenere conto della situazione economica del solo assistito.
In un’ulteriore occasione, chi scrive ha segnalato la presunta incostituzionalità di una norma, di identico tenore, adottata dalla Regione Toscana (cfr. A. Candido, Residenze Sanitarie Assistenziali e rette dei degenti: tra livelli essenziali e diritto alla tutela della salute, in Quaderni regionali, n. 3/2010, spec. pp. 912-913): trattasi dell’art. 14, co. 2, lett. c) legge reg. Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, ove si dispone che «la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado».
Il paragone con la legge toscana risulta particolarmente significativo nel contesto attuale, dato che, proprio con riferimento a tale norma, il TAR Toscana, con ordinanza del 22 novembre 2011, n. 5 (pubblicata nella G.U. n. 5 del 1 febbraio 2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.
Il Collegio remittente (sia pure attraverso un ragionamento tortuoso e in alcuni passaggi non scevro di contraddizioni) richiama e prende atto delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la menzionata sentenza n. 1607 del 2011 (commentata su questo blog da M. Massa), ritenendo direttamente applicabile l’art. 3, co. 2-ter, d.lgs. n. 109 del 1998, nella parte in cui impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione; conclusioni «in cui sono specificate alcune considerazioni rilevanti, che non possono non riflettersi anche sul presente contenzioso e che confermano quello che è proprio un indirizzo consolidato concretante diritto vivente» (atto di promovimento 22 novembre 2011, n. 5).
Il decreto in esame, dunque, ha introdotto un «principio di ordine generale immediatamente applicabile», rispetto al quale non sono «allo stato individuabili diversi percorsi interpretativi» (ibid.).
Per tali ragioni, il Tribunale amministrativo remittente ha affermato che il legislatore regionale toscano (e, aggiungiamo noi, da pochi giorni a questa parte quello lombardo), «ha calcolato il reddito dell’assistito comprendendo nel medesimo anche la situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, con ciò imputandolo direttamente a reddito dell’assistito stesso con rilevanti conseguenze ai fini del computo della quota pubblica del contributo sociale di sostegno» (ibid.).
Inoltre, il TAR ricorda che «la conformazione dell’impostazione in questione richiama un concetto di incomprimibilità di un nucleo essenziale di diritti da uniformare sul territorio nazionale che sottenderebbe al contenuto dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., al fine di garantire il riconoscimento di uguali condizioni di godimento dei diritti, pur senza criticare la scelta di una differenziazione – purché in melius – nei diversi contesti regionali, se nel rispetto della soglia stabilita dal livello centrale di governo, per tutto il territorio nazionale» (ibid.).
Ciò premesso, come si anticipava, il Tribunale amministrativo toscano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 2, lett. c), della legge reg. Toscana n. 66 del 2008, per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.
Alla luce di siffatte argomentazioni – e in attesa di una pronuncia chiarificatrice della Corte costituzionale con riferimento alla legge toscana – chi scrive ribadisce i propri dubbi circa la legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 2, lett. g), della legge reg. Lombardia n. 3 del 2008, norma che nel suo contenuto si presenta sostanzialmente identica alla previsione oggi al vaglio del giudice delle leggi.
Foto | Wikipedia.org




