
Il mancato coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati a direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è illegittimo. Lo ha detto la Corte costituzionale annullando l’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’art. 10 della legge reg. 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.
La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità dell’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della stessa legge umbra, anch’esso aggiunto dall’art. 10 della legge reg. n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.
L’art. 12-bis, comma 1, della legge umbra sopra richiamata recita: «La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L’elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione». Il comma 2 prescrive: «Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire».
La Corte rileva, innanzitutto, che, per l’ampiezza della formula utilizzata («aziende sanitarie regionali»), le norme impugnate, che disciplinano le modalità di nomina dei direttori generali, riguardano anche i vertici delle aziende ospedaliero-universitarie. La nomina viene effettuata dal Presidente della Giunta a norma dell’art. 9 della legge reg. n. 6 del 2011 (norma che ha sostituito l’art. 12 della legge reg. n. 3 del 1998). A tale scopo, deve essere stilato un elenco di candidati idonei a ricoprire il ruolo, a cura della medesima Giunta, la quale definisce altresì i criteri necessari per la formazione dell’elenco in questione, con la facoltà di prevedere specifici titoli e attestazioni che comprovino una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.
Precisa ancora il giudice delle leggi che la normativa oggetto d’impugnazione, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, rientra nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e, pertanto, deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale (come già chiarito nella sent. n. 233 del 2006).
Tra i principi fondamentali in materia figura anche quello enunciato dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale dispone, tra l’altro, che il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università. L’art. 1, comma 1, del medesimo decreto prevede inoltre che «L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio»; il comma 2 stabilisce, infine, che tali protocolli sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti d’indirizzo e coordinamento emanati nelle forme previste dalla norma stessa, che detta anche appositi criteri e principi direttivi.
Considerato che «la normativa qui censurata disciplina in modo autonomo ed unilaterale le modalità di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento d’intesa con il Rettore (pure previsto dall’art. 12, comma 3, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998) soltanto ai nominativi dei candidati idonei, contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale, cui è, altresì, demandata la definizione dei criteri per la verifica dei requisiti necessari», tale normativa, afferma la Corte nella sent. n. 129 del 2012, «da un lato, si è posta in contrasto con i citati principi fondamentali della legislazione statale e, dall’altro, ha leso l’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost., sottraendo all’Università ogni forma di effettiva partecipazione alla nomina dei direttori generali delle aziende ora indicate, con violazione altresì del principio di leale collaborazione tra Regione e Università stessa (sentenze n. 217 e n. 68 del 2011)».
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità anche dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge regionale sopra richiamata. Tale normativa, sotto la rubrica «Valutazione dell’attività del direttore generale», prevede nel comma 1 che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione, in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale; nel comma 4, che la Giunta, ai fini della valutazione medesima, acquisisca preventivamente i pareri di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; nel comma 6 che, all’esito della verifica, la Giunta regionale disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto.
Il giudice delle leggi precisa che la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università, regolata dal d.lgs. n. 517 del 1999, è affidata ai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio (sentenza n. 233 del 2006, punto 12.1 del Considerato in diritto); aggiunge poi che, a norma dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del predetto decreto legislativo «I protocolli d’intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
Dal momento che tale normativa affida «in modo sostanzialmente esclusivo alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell’incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali, prevedendo per le aziende ospedaliere soltanto un parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, laddove il procedimento stesso doveva essere definito in uno specifico protocollo d’intesa tra gli enti interessati», la Corte conclude, pertanto, che essa è lesiva degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione tra Università e Regione.
Dopo le pronunce sullo spoils system dei vertici sanitari (sentt. n. 193 del 2002, n. 233 del 2006, nn. 103 e 104 del 2007, n. 224 del 2010), la Corte ritorna, con una decisione di accoglimento riduttiva, sulle procedure di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e, in particolare, di quelle ospedaliero-universitarie. L’intervento appare volto a tutelare l’autonomia universitaria, oltre che la competenza legislativa statale nella materia di potestà concorrente della tutela della salute, e determina, nella sostanza, un ulteriore ridimensionamento del ruolo delle Regioni nella gestione delle predette procedure.
ABSTRACT – The Constitutional Court has annulled some provisions of an Umbria Region law relating to the appointment of General Managers of university health care facilities. The Court has clarified that it is unconstitutional to prevent universities from participating to the drafting of shortlist of candidates for the role of General Manager, as such exclusion is detrimental both to the independence of universities – which is foreseen by Constitution – and to fundamental principles in the field of health care. Said fundamental principles include Article 4, paragraph 2, of Legislative Decree no. 517/1999, pursuant to which the General Managers of university health care facilities are appointed by the Region on the basis of an agreement with the Rector of the University.
Foto | Flickr.it



