Nel quadro delle iniziative regionali volte a promuovere ed attuare misure per la sicurezza delle comunità locali, la prevenzione della criminalità organizzata e lo sviluppo di una diffusa cultura della legalità (cfr. le segnalazioni su questo sito relative alle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia), assume rilievo anche la normativa della Regione Piemonte. Degna di nota è infatti la l. r. n. 14 del 18 giugno 2007, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale piemontese e recante Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’.
Tale legge, inserendosi in una politica regionale di più ampio respiro – sia sufficiente qui segnalare la precedente l.r. 6/2004 recante Politiche regionali integrate in materia di sicurezza, abrogata dall’art. 14 della successiva l. r. n. 23 del 10 dicembre 2007 recante Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata – ha inteso contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, mediante l’adozione di strumenti ulteriori rispetto a quelli già presenti nell’ordinamento regionale.
Essa è intervenuta in particolare rispetto a due profili. Il primo concernente la tutela delle vittime della criminalità, in particolare quella di stampo mafioso; il secondo attinente invece alla prevenzione sociale e culturale.
Quanto al primo profilo, la legge oggetto di attenzione ha previsto l’istituzione di una “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” (art. 2), da celebrarsi il 21 marzo di ogni anno (in concomitanza con quella già promossa a livello nazionale dall’Associazione “Libera: nomi e numeri contro le mafie”), giornata volta a promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.
Inoltre, sempre in tema di salvaguardia delle vittime dei reati, la legge assicura non solo forme di assistenza materiale, psicologica e legale (art. 6), ma anche la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale confiscati alla criminalità organizzata, disponendo appositi meccanismi di agevolazione nell’accesso ai finanziamenti per i progetti che prevedono il riutilizzo di tali beni (art. 7).
Rispetto al secondo profilo di interventi, la legge regionale prevede (art. 4, lett. b), c) e d)) la predisposizione di iniziative di integrazione sociale e di aggregazione giovanile, promuovendo misure a sostegno dell’educazione della pratica democratica nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 8), favorendo iniziative culturali, nonché puntando sulla formazione professionale (art. 9) sia di soggetti istituzionali che di operatori del c.d. Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni che svolgono attività di carattere sociale, etc.).
Sul tema della prevenzione alla criminalità, parimenti degni di nota sono inoltre due più recenti progetti di legge, nn. 253 e 261, presentati al Consiglio regionale piemontese, rispettivamente, il 29 marzo e il 14 maggio 2012 e recanti Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 e Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
Sebbene infatti essi risultino presentati da un solo Consigliere – peraltro di minoranza – e per quanto si trovino, per ovvi motivi di tempo, ancora all’inizio del loro iter procedurale, essi meritano di essere segnalati in quanto intendono riaffermare e rafforzare i principi che hanno ispirato la cornice legislativa regionale in cui si andrebbero ad inserire.
Quanto al primo di essi (pdl n. 253/2012), la finalità precipua che persegue è quella di contrastare e prevenire infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata utilizzando strumenti di prevenzione di cui la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, può avvalersi.
In particolare, il provvedimento indicato intende istituire presso il Consiglio regionale un Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità (art. 3), avente funzioni consultive e che opererà in collegamento con gli osservatori locali e con le principali associazioni rappresentative del volontariato, del mondo dell’impresa, della cooperazione e della rappresentanza sindacale e delle professioni, riconoscendo l’importanza di una sinergia costante tra questi settori e il mondo politico-istituzionale per la debellione di questi fenomeni di malcostume.
Sono inoltre previsti specifici interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità nel settore ambientale, in particolare l’introduzione della possibilità per la Regione di stipulare accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste.
Il progetto di legge prevede inoltre la creazione, presso l’Osservatorio, di un centro di documentazione aperto alla fruizione dei cittadini, per la promozione di iniziative di carattere culturale, nonché per la raccolta di materiali e la diffusione di conoscenze in materia.
Infine è prevista l’introduzione di una disposizione che consentirebbe alla Giunta regionale di costituirsi in giudizio (art. 4) nei procedimenti nei quali si valuti la necessità di tutelare diritti e interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.
Il secondo progetto di legge (n. 261/2012) persegue più nello specifico, come indicato nella stessa relazione alla proposta, la finalità di arginare le infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche e private piemontesi, promuovendo al tempo stesso livelli più elevati di sicurezza sul lavoro e favorendo l’accesso anche delle piccole e medie imprese alle procedure di appalto.
Nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 117, III co., Cost., tre sono in particolare i profili di intervento regionale degni di rilievo.
In primo luogo il progetto di legge, perseguendo la più generale finalità di prevenzione, controllo e repressione istituzionale delle infiltrazioni malavitose, si propone la messa in rete di informazioni volte a fornire un sistema in grado di creare indicatori di rischio e relativi allarmi da mettere a disposizione delle istituzioni preposte (art. 3).
Inoltre è prevista l’istituzione di una Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni (art. 5), quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
In secondo luogo la proposta di legge interviene sul settore edile e delle costruzioni, delle forniture e dei servizi a committenza pubblica. Particolarmente rilevante è l’auspicata introduzione della possibilità di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 8 e 9) sulla base di criteri ambientali (risparmio energetico, eco-compatibilità, uso di materiali riciclati, riduzione degli impatti esterni) e del rispetto dei costi del lavoro (con l’esplicitazione dei costi della manodopera nei capitolati d’appalto, in modo da rendere possibile una valutazione da parte delle giurie delle gare, nonché per mezzo della progressiva riscrittura dei prezzari regionali, dove il costo della manodopera andrà esplicitato), così da ridurre il ricorso indiscriminato al massimo ribasso d’asta.
Inoltre il progetto di legge dovrebbe dare attuazione, a livello regionale, alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394, c.d. Small Business Act, cui si è peraltro già dato attuazione a livello nazionale con la L. n. 180 dell’11 novembre 2011.
Nell’obiettivo più generale di costruire un sistema “impermeabile” alle infiltrazioni di stampo mafioso, attraverso un ritorno a una committenza pubblica più forte e un minor ricorso a grandi concentrazioni di potere, la disposizione (art. 10) intende favorire l’accesso delle piccole e medie imprese anche alle grandi opere, mediante una frammentazione delle stesse sotto la guida pubblica, articolando i lotti nel tempo e consentendone una più corretta valutazione economica.
Il progetto di legge interviene poi sul settore edile e delle costruzioni a committenza privata e, in particolare, sul sistema delle autorizzazioni – in specie sul permesso di costruire (art. 12), che al momento attuale resta lo snodo autorizzativo delle opere medio-grandi. Il progetto di legge vorrebbe dunque responsabilizzare maggiormente il committente dell’opera o il responsabile dei lavori, vincolandolo a raccogliere e controllare la documentazione di tutti i soggetti operanti nel cantiere, pena la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire. Questo meccanismo parrebbe consentire la semplificazione del rapporto tra controllori e controllati, senza appesantire eccessivamente il sistema delle autorizzazioni.
La proposta di legge vorrebbe infine l’istituzione di un albo regionale di merito (art. 13) degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e che posseggono le condizioni di idoneità previste dal progetto di legge stesso, cui poter attingere in via preferenziale per gli appalti sia pubblici che privati. Tale strumento si inserisce in quella dimensione di accountability e di istituzione di nuovi meccanismi di premialità, che pare caratterizzare le più recenti riforme che hanno visto coinvolti tutti i principali settori della pubblica amministrazione.
Cristina Bertolino
(Università degli Studi di Torino)
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