Nell’ambito di un articolato ricorso, lo Stato ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, co. 7, 7, co. 1, 8, co. 2, e 26, co. 2, l.r. Piemonte 10/2011 (cfr. disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) per violazione degli artt. 3, 117, co. 1 e 2, lett. s), e 120, co. 1, Cost.
Successivamente alla proposizione del medesimo, tuttavia, la menzionata legge regionale è stata modificata e parzialmente abrogata: in particolare, l’art. 2, co. 7 – istitutivo del marchio di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali – è stato abrogato dall’art. 39, co. 2, della l.r. Piemonte 5/2012; l’art. 7, co. 1 – che consentiva alla Regione di autorizzare anticipazioni sui contributi spettanti agli imprenditori agricoli – è stato sostituito dal co. 3 della legge regionale da ultimo richiamata; dall’art. 40 della stessa risulta infine abrogato anche l’art. 8, co. 2, della legge regionale censurata.
Pertanto, in via preliminare, la Corte accoglie la richiesta della Difesa regionale di dichiarare la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, co. 7, 7, co. 1, e 8, co. 2, l. r. Piemonte 10/2011.
La Corte si pronuncia invece nel merito della questione avente ad oggetto l’art. 26, co. 2, ai sensi del quale «la giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità»; in proposito, lo Stato aveva rilevato un contrasto con l’art. 205, co. 1 bis, d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, dal Ministro dell’ambiente.
Nell’accogliere tale rilievo, la Corte osserva come l’attività di programmazione attribuita alle Regioni per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali non implichi «che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli Comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere»; in tal senso, la realizzazione di “compensazioni” tra le percentuali di raccolta differenziata conseguite dai diversi Comuni all’interno del medesimo territorio invero costituisce «una delle modalità attraverso cui il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi indicati dall’art. 181, comma 1, del medesimo decreto [152/2006, ndr.]» ed è quindi soltanto «uno dei possibili contenuti dell’accordo di programma, che deve essere stipulato tra Ministero dell’ambiente, Regione ed enti locali interessati prima dell’autorizzazione alla deroga, da concedersi da parte del Ministro dell’ambiente».
Pertanto la potestà di concedere deroghe ai Comuni appartiene allo Stato – ex art. 117, co. 2, lett. s), Cost. – e si inserisce nell’ambito dell’attività di programmazione che coinvolge anche la Regione: quest’ultima non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe.
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