Lo Stato impugna la l. r. Lombardia 16/2011 (cfr. «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3» , ovvero c.d. “legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”) per violazione degli artt. 117, co. 1 e 2, lett. s), e 136 Cost.; secondo il Ricorrente, infatti, l’emanazione del c.d. “piano di cattura in deroga dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012” [corsivo aggiunto] attraverso lo «strumento legislativo» regionale avrebbe, come indiretta conseguenza, la impossibilità di adottare avverso il medesimo il provvedimento di annullamento – previsto dal co. 4, art. 19 bis, l. 157/1992 (cfr. «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’iniziativa del Legislatore regionale si risolverebbe, in altri termini, in una limitazione della tutela apprestata – a livello statale – per tale ambito materiale; ed infatti, proprio sotto questo profilo la Corte ritiene la questione fondata.
Come precisato in sentenza, le deroghe eccezionalmente adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio non possono comportare «in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal Legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all’ambiente ed all’ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale» (cfr. anche Corte cost., sent. 310/2011).
Ed invero tale circostanza era già stata sanzionata dalla Corte (cfr. sentt. 190/2011 e 266/2010) laddove la disciplina del “piano di cattura dei richiami vivi” – disposta mediante legge – avesse comportato la sopravvenuta impossibilità di ricorrere al potere di annullamento, espressamente menzionato al (succitato) co. 4, art. 19 bis, l. 157/1992; poiché infatti la attribuzione di siffatto potere considerata come «finalizzata a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale», la sua inibizione determina inevitabilmente la violazione di un livello minimo di tutela della fauna, apprestato dal Legislatore statale nell’esercizio di una sua competenza esclusiva, sancita ex art. 117, co. 2, lett. s), Cost. (cfr. anche Corte cost., sent. 250/2008).
Affatto innovativa in ordine alla determinazione dell’ambito materiale di competenza legislativa, la sentenza in commento si segnala però per la interconnessione evidenziata fra strumento normativo (i.e. la legge) e strumento di tutela (i.e. il potere di annullamento) quale elemento incidente – e determinante – in merito alla qualificazione della suddetta competenza: la definizione dei c.d. “livelli minimi di tutela” non deve’essere valutata soltanto in astratto, a livello normativo, ma soprattutto in riferimento alle concrete modalità di implementazione dei medesimi; da cui può farsi derivare, dunque, un esplicito limite all’intervento del Legislatore regionale.
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