Con delibera del Consiglio dei ministri, resa in data 6 ottobre 2011, il Governo ha impugnato l’articolo 1, comma 2, della legge regionale pugliese 15 maggio 2012 n.11, recante «Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale». Si tratta del ricorso iscritto al n. 105, depositato in cancelleria il 17 luglio 2012 e pubblicato in G.U. n.36 del 12 settembre 2012.
I parametri evocati sono gli artt. 3, 97 e 117, comma 3, della Costituzione.
La legge impugnata consta di un unico articolo. Il punto nevralgico dell’impugnativa riguarda la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 2, che appare in contrasto col principio di coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, comma 3, Cost., secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Piano di rientro 2010-2012 – a questo proposito, va letta con attenzione l’interessante ricostruzione del processo che ha portato la Regione Puglia alla sottoscrizione del Piano di rientro (l.r. 2/2011) che l’Avvocatura dello Stato compie, nelle premesse fattuali dell’atto introduttivo della questione di legittimità costituzionale – La Regione Puglia dispone infatti, in materia di dotazioni organiche, che le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, finché non siano state espletate le procedure per la copertura dei posti vacanti e, in ogni caso, per un arco temporale ben definito (sei mesi, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge de qua), si avvalgano a tempo determinato del personale selezionato in base ad alcune procedure dettate da normativa regionale previgente. Ciò – puntualizza la lettera della legge – dovrebbe avvenire nel rispetto della l. r. 2/2011 «senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011 e nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti in materia di contenimento di spesa delle amministrazioni pubbliche».
Secondo il ricorrente, «la clausola non offre idonee garanzie circa il rispetto dei predetti vincoli (il vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, con relative disposizioni, n.d.r.) in quanto fa riferimento solo alla spesa relativa alla specifica voce di costo, peraltro solo in termini di invarianza e non di riduzione della stessa». Il Governo sostiene pertanto che da ciò discenda il rischio che non siano realizzati gli obiettivi di risparmio previsti dal Piano di rientro e che si determini un contrasto con le disposizioni della predetta legge, che sono norme di coordinamento della finanza pubblica.
Dettando questa parte di disciplina della legge in questione la Regione, nell’esercizio della sua potestà concorrente, avrebbe leso tale principio, la cui osservanza – ricorda l’Avvocatura dello Stato, riprendendo alcune pronunce della Consulta sul punto – si dovrebbe avere a fortiori «in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell’assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario (sent. n. 193 del 2007)».
Il ricorrente osserva peraltro come la Regione, nella disposizione incriminata, sia riuscita a… far parlare i morti. Le procedure che presidierebbero il reclutamento del personale sarebbero infatti rette dall’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia», a cui il comma 2 esplicitamente rinvia. Nulla di strano, se tale norma non fosse stata annullata dalla Corte con la sent. n. 42 del 2011. A detta del ricorrente, la ‘resurrezione’ operata dal legislatore regionale è da considerarsi tutt’altro che prodigiosa, giacché «determina una situazione di incertezza giuridica, con violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione».
Il delicato nodo dei rapporti tra sistema sanitario regionale pugliese e Patto di Stabilità, con le violazioni che si sono verificate, è stato protagonista di altri post pubblicati nelle pagine di questo blog.
Giova ricordare, per esempio, che la Consulta si era già occupata, nei mesi scorsi, di un ricorso governativo avente come oggetto l’illegittimità costituzionale di una normativa regionale inerente alla gestione del servizio sanitario per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost., per il tramite del mancato ossequio delle previsioni contenute nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Come si può tristemente osservare, per riprendere il titolo di un post pubblicato da DR sulle vicende pugliesi nel settore sanitario, la «storia infinita» continua.




