La sent. 213/2012 riguarda il riconoscimento di indennità aggiuntive in ordine al trattamento del personale delle segreterie particolari di taluni organi della regione Molise (Presidente della Giunta, Presidente e componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, Assessori regionali, Presidenti delle commissioni consiliari). Si tratta di una sentenza piuttosto breve (e che potrebbe, quindi, sfuggire), ma forse anche per questa ragione risulta particolarmente chiara.
Le due disposizioni, censurate autonomamente (sebbene la seconda preveda la decorrenza retroattiva della legge), sono gli artt. 1 e 3 della legge reg. Molise n. 17/2011. L’impugnato art. 1 prevede la conservazione del trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento per il personale regionale o in posizione di comando impiegato nelle segreterie particolari (citate sopra) e il diritto a un trattamento non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3 per coloro a cui viene attribuita funzione di responsabile, nel caso in cui fosse titolare di una retribuzione inferiore.
La prima questione che si pone riguarda la presunta introduzione di un beneficio economico per una categoria di personale con conseguente violazione sia delle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» (di cui al d.lgs. n. 165/2001), che prevedono una riserva per la contrattazione collettiva, sia dell’art. 3 Cost. alla luce di una differenza di trattamento a parità di funzioni. Il secondo aspetto denunciato è quello dell’invasione della competenza in materia di ordinamento civile, che comporterebbe illegittimità costituzionale ex art. 117.2 lett. l Cost.
La Corte costituzionale, considerate l’istituzione di una «corrispondenza della posizione di responsabile di segreteria particolare, senza provvedere a definirla ulteriormente, con la categoria D3» e l’assegnazione a funzioni di responsabile di personale inquadrato in un livello più basso, evidenzia uno «sconfinamento» della norma in esame all’interno dell’ambito dell’ordinamento civile. Il diritto al trattamento della categoria D3 è previsto «genericamente», ma soprattutto la norma «colloca d’imperio una posizione di lavoro schematicamente connotata da mera responsabilità di segreteria in una determinata categoria» (riferibile alla classificazione del comparto di riferimento).
L’obiettivo della sentenza è quello di chiarire che una norma regionale non può finire per disciplinare istituti riconducibili (o, in questo caso, tipici) al rapporto di lavoro pubblico privatizzato, quali sono appunto l’inquadramento e il trattamento economico.
L’art. 3 della medesima legge viene poi dichiarato incostituzionale per vizio di irragionevolezza, non essendo giustificabile la retrodatazione del beneficio (mentre, in passato, la Corte aveva ritenuto ragionevoli scelte di segno contrario).
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