1. E’ stato convertito in legge (l. 7 dicembre 2012, n. 213) il d.l. n. 174/12 il quale, tra l’altro, all’art. 2 ha introdotto misure per la riduzione dei costi della politica nelle Regioni. Inoltre, nel corso della conversione in legge del decreto, nelle sedute del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha individuato, come modello di riferimento per la realizzazione da parte delle Regioni di alcune delle suddette misure, la rispettiva «Regione più virtuosa», come richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. b), c) e g) dello stesso decreto (così come risultante dalla conversione in legge).
2. Il meccanismo di fondo disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 174/12 non è stato modificato in sede di conversione. Tale articolo continua infatti oggi a configurare la realizzazione da parte delle Regioni di una serie di misure di riduzione dei costi della politica regionale (art. 2, comma 1, lett. a)-n)) come «condizione» per l’erogazione di una quota pari all’80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale (art. 2, comma 1); continua a qualificare la mancata realizzazione di tali misure entro un ulteriore termine come «grave violazione di legge» ai sensi dell’art. 126, primo comma, Cost. (art. 2, comma 5); continua a prevedere che in caso di mancata riduzione del numero dei consiglieri regionali, le elezioni nella Regione inadempiente siano «indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto» nell’art. 14 del d.l. n. 138/11 (art. 2, comma 3). Sulle criticità discendenti da una siffatta normativa sull’autonomia regionale ci si è già soffermati in questo blog (cfr. E. Albanesi, [Art. 2, d.l. n. 174/12] La riduzione dei costi della politica regionale: «condizione» per i trasferimenti erariali e (ove inattuata) «grave violazione di legge» ex art. 126 Cost.).
Solo in minima parte le criticità contenute nel testo originario del decreto-legge sono state attenuate in sede di conversione. La mancata realizzazione delle misure di riduzione dei costi della politica da parte di una Regione non costituisce più condizione per l’erogazione del 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come originariamente previsto; mentre alla riduzione dell’80 per cento dei trasferimenti erariali viene ad aggiungersi, sempre in caso di inadempimento da parte di una Regione, una riduzione dei trasferimenti erariali per un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla Regione al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale (art. 2, comma 2). Scompare dunque quanto meno una parte della gravosa “sanzione” che incide direttamente sui cittadini della Regione mentre viene introdotta una ulteriore “sanzione” che (almeno nel quantum) viene riconnessa al trattamento economico dei soggetti politici che le misure di riduzione dei costi della politica sono chiamati a realizzare.
3. In sede di conversione il termine per la realizzazione da parte delle Regioni delle misure che non richiedono modifiche statutarie è stato posticipato dal 30 novembre al 23 dicembre 2012; così come è stato posticipato dal 30 ottobre al 10 dicembre 2012 il termine per l’individuazione delle Regioni più virtuose da parte della Conferenza Stato-Regioni come modello di riferimento per l’attuazione del decreto.
Le principali novità introdotte in sede di conversione riguardanti le singole misure che le Regioni sono chiamate ad adottare sono invece le seguenti:
– nell’importo complessivo del trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali (importo che non deve eccedere quello riconosciuto dalla Regione più virtuosa) sono incluse anche le spese di esercizio del mandato (art. 2, comma 1, lett. b));
– si prevede che l’importo dell’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali non possa superare quello riconosciuto dalla Regione più virtuosa (art. 2, comma 1, let. c));
– la gratuità della partecipazione da parte dei consiglieri a commissioni permanenti è estesa anche alla partecipazione a commissioni speciali (art. 2, comma 1, lett. e));
– ai fini dell’individuazione dell’importo dei contributi ai gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, riconosciuto dalla Regione più virtuosa (importo che, ridotto della metà, le Regioni non possono eccedere), si prevede che si tenga conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna Regione (art. 2, comma 1, lett. g));
– si prevede che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano definite secondo un parametro omogeneo, che tenga conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione (art. 2, comma 1, lett. h));
– è prevista l’esclusione dell’erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione(art. 2, comma 1, lett. n)).
4. Durante la conversione del decreto, la Conferenza Stato-Regioni ha proceduto ad individuare le Regioni più virtuose in relazione alle quali le Regioni sono ora chiamate a commisurare alcune delle misure da realizzare, così come previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b)(in relazione al trattamento economico onnicomprensivo di consiglieri e assessori regionali), lett. c) (in relazione all’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali) e lett. g) (in relazione ai contributi ai gruppi consiliari). La Conferenza Stato-Regioni si è espressa in proposito una prima volta nella seduta del 30 ottobre 2012 e poi, alla luce delle modifiche introdotte al decreto in sede di conversione, una seconda volta nella seduta del 6 dicembre 2012.
Quanto al trattamento economico onnicomprensivo, dopo avere indicato nell’Umbria la Regione più virtuosa per gli emolumenti dei Presidenti della Regione e dei Presidenti del Consiglio regionale e la Regione Emilia-Romagna per gli emolumenti dei consiglieri regionali, la Conferenza Stato-Regioni ha individuato per i primi il “tetto” di Euro 13.800,00 lordi e per i secondi il “tetto” di Euro 11.100,00 lordi. Quanto all’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali, la Conferenza Stato-Regioni ha individuato come modello più virtuoso quello che prevede un’indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni, sottolineando come in più Regioni si adotti tale modello (declinato in ciascuna di esse secondo «una propria peculiare virtuosità» a seconda del profilo sotto il quale lo si consideri). Quanto ai contributi ai gruppi consiliari, dopo avere indicato la Regione più virtuosa nell’Abruzzo, la Conferenza ha individuato il “tetto” di Euro 5.000,00 lordi per consigliere, a cui va aggiunto, al fine di tenere conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, un importo pari ad Euro 0,05 per abitante.
La Conferenza Stato-Regioni, sebbene il d.l. n. 174/12 non preveda che quest’ultima si pronunci sul punto, ha altresì stabilito nella seduta del 6 dicembre 2012 di individuare il «parametro omogeneo» di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), per la definizione dell’ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, deliberando che quest’ultimo equivalga al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale e che il “tetto” massimo sia comprensivo del personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari.
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