In più occasioni questo blog ha segnalato le novità introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012 in tema di controlli interni degli enti locali, riduzione dei costi della politica regionale e ruolo della Corte dei conti. La legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha convertito il decreto-legge, apportando modifiche non marginali. Qui ci si vuole soffermare brevemente sulle principali modifiche sul primo dei tre temi, concentrate nell’art. 3 del decreto come convertito.
Scompaiono i “proconsoli” dello Stato in seno agli organi finanziari locali: sono state soppresse le norme che legavano alcune figure chiave dell’amministrazione finanziaria locale allo Stato. In particolare, sono state soppresse le norme che limitavano le possibilità di revoca del responsabile del servizio finanziario; le norme sul potere di indirizzo nei confronti di costui, inizialmente attribuito alla Ragioneria generale; le norme sulla nomina del presidente del collegio dei revisori, negli enti di maggiori dimensioni, da parte del prefetto, tra i dipendenti dei Ministeri dell’interno e dell’economia.
Viene apportata qualche precisazione in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile. Con riguardo ai controlli preventivi, si conferma che il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio competente, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa; mentre il responsabile del servizio finanziario ha solo funzioni di controllo contabile, da esercitare mediante il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria. I controlli successivi a campione sono limitati agli impegni di spesa, ai contratti e agli atti amministrativi (con esclusione degli atti di accertamento delle entrate e liquidazione delle spese) e alla loro regolarità amministrativa (non più contabile).
È ridotto il novero di comuni ai quali si applicano istituti quali l’anagrafe patrimoniale degli amministratori, i controlli sugli organismi gestionali esterni, quelli strategici, quelli sulla qualità dei servizi. La soglia è ora di 15mila abitanti. Inoltre, per i suddetti controlli, le nuove norme sono vincolanti già in fase di prima applicazione esclusivamente per gli enti con più di 100mila abitanti; lo diventeranno nel 2014 per quelli con più di 50mila abitanti, e solo nel 2015 per gli altri comunque superiori alla soglia.
Tra gli organismi esterni sul cui operato dovranno vigilare i controlli dei singoli enti, restano anche società partecipate dagli enti locali (e alle società controllate da quelle partecipate), ma non quelle quotate. Per società «quotate» si intendono (v. il nuovo art. 147-quater, comma 5, ultimo periodo, TUEL) quelle «emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati»: sembra implicito il riferimento alle definizioni di cui all’art. 1 del TU della finanza (d.lgs. n. 58 del 1998).
Nella versione originaria del decreto, alla Corte dei conti era affidato il compito di vigilare su legittimità, regolarità e adeguatezza dei controlli interni degli enti locali: sulla base di relazioni semestrali inviate dagli enti (in base a linee guida formulate dalla sezione autonomie della Corte) ed eventualmente di apposite ispezioni; con la possibilità di irrogare sanzioni agli amministratori responsabili di inadempienze e irregolarità. Ora, si prevede che le verifiche possano essere attivate non solo dalle sezioni regionali di controllo della Corte, ma anche dalla Ragioneria generale dello Stato; e non solo per esaminare la regolarità della gestione amministrativo-contabile, ma anche per indagare su situazioni di squilibrio finanziario dovute a una serie di fattori (elencati al nuovo art. 148, comma 2, TUEL: es. squilibrio consolidato di parte corrente, o «aumento non giustificato» delle spese per organi politici). Il ruolo della Corte di conti è allargato anche sotto un altro profilo: nell’ambito della nuova disciplina sui controlli (non interni, ma) esterni, il nuovo art. 148-bis TUEL demanda alle sezioni regionali il controllo su bilanci preventivi e rendiconti consuntivi, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti all’indebitamento, nonché alla sostenibilità economica e finanziaria, «anche in prospettiva». Ove le sezioni regionali accertino squilibri, spese senza copertura, violazioni di norme finanziarie o del patto di stabilità, gli enti trasgressori hanno l’«obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento», i necessari provvedimenti riparatori, comunicandoli alla Corte dei conti. Altrimenti, «è preclusa l’attuazione dei programmi di spese per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».
Ancora in tema di controlli interni, altre novità riguardano le unità interne di controllo strategico (poste sotto la direzione del segretario comunale o direttore generale) e gli organi di revisione delle unioni di comuni (cui è demandato il compito di revisione anche nei singoli comuni associati).
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