Con sentenza n. 907 del 2012, il C.G.A. per la Regione Siciliana si esprime sul ricorso in appello presentato da un candidato alle elezioni regionali dello scorso ottobre risultato escluso dalle liste. La tesi dell’appellante era quella per la quale la candidabilità dovrebbe essere garantita ad un soggetto, già condannato, dall’estinzione dello stesso reato. In particolare, l’appellante era stato condannato in un procedimento per patteggiamento e sosteneva di essere candidabile perché, ai sensi dell’art. 445, co. 2,cpp, il reato patteggiato si estingue col decorso di cinque anni.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa conferma la sentenza del TAR Sicilia – Palermo, sez. I – n. 1952 dell’8 ottobre 2012, ribadendo che la sentenza di patteggiamento è legislativamente equiparata ad una condanna, così come disposto dal co. I bis dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 e affermando che secondo quanto disposto dall’art. 15 co. 4 sexies, della stessa legge l’unica ipotesi in cui viene meno la incandidabilità conseguente a condanna penale è costituita dalla riabilitazione ex art. 178 c.p. La riabilitazione e l’estinzione del reato patteggiato sono infatti due istituti distinti ed in alcun modo assimilibili. Infatti, sono di competenza di giudici diversi; la riabilitazione implica un accertamento incisivo sul reinserimeno sociale e sulle prove effettive e costanti di buona condotta del condannato ed un riscontro positivo delle condizioni di cui all’art. 179 cp; mentre l’estinzione del reato patteggiato postula il mero accertamento del decorso del tempo e del fatto che non siano stati commessi reati della medesima indole. Nell’affermare ciò il Consiglio si rifà alla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Pen. 26201 del 2011; 31940 e 7796 del 2008), che precisa che l’interesse alla riabilitazione è configurabile pure in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia dichiarata l’estinzione a norma dell’art. 445, comma 2, cpp.
IL C.G.A. rigetta anche l’eccezione di costituzionalità proposta dall’appellante nei confronti dell’art. 15 co. 1 bis della legge n. 55 del 1990 per violazione dell’art. 51 Cost. dichiarandola infondata, perché la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che le norme della disposizione summenzionata perseguono la finalità di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, tutte finalità “di indubbio rilievo costituzionale, connesse a valori costituzionali di rilevanza primaria”.
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