Il 5 marzo 2013 è entrata in vigore la legge costituzionale 7 febbraio 2013 n. 2, recante «Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013.
In forza dei dettami del decreto 138/2011, in data 7 dicembre 2011 l’Assemblea Regionale Siciliana aveva approvato il disegno di legge costituzionale 790-52-778-779-784/A, segnalato nelle pagine di questo blog. Con tale atto, la Regione Siciliana intendeva si apportasse una «Modifica all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana», riducendo la composizione dell’Assemblea[1] da 90 a 70 deputati[2]. Tuttavia, una volta innescatosi il procedimento di revisione costituzionale dell’art. 3 dello Statuto siciliano, le dimissioni del Presidente della Giunta (on. Raffaele Lombardo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa), rese in data 31 luglio 2012, avevano determinato, sulla base dell’art. 10 dello Statuto, lo scioglimento automatico dell’A.R.S. Le consultazioni elettorali, svoltesi il 28 ottobre dello scorso anno, registrarono così l’elezione di novanta deputati, poiché l’iter della legge costituzionale non si era ancora concluso[3].
Merita essere sottolineato che lo scioglimento anticipato delle Camere disposto dal Capo dello Stato in seguito alle dimissioni del Presidente Monti, il 22 dicembre scorso, avrebbe dovuto arrestare l’iter legis. Invece, con l’approvazione delle leggi costituzionali nn. 1, 2 e 3 di quest’anno la Sicilia, il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna hanno visto apportate ai loro Statuti le modifiche previste. Con riguardo allo Statuto siciliano, il 22 gennaio 2013, la Camera dei deputati, dopo aver effettuato la seconda lettura della proposta di legge C 5150-B, trasmessale dal Senato il 19 ottobre 2012, ha proceduto all’approvazione in via definitiva.
Toccherà dunque aspettare il 2017, anno in cui dovrebbero essere indette le nuove elezioni (salvo imprevisti fattori di cessazione della legislatura e di conseguente ritorno alle urne del corpo elettorale siciliano), per ridurre il numero dei componenti dell’Assemblea che siede a Palazzo dei Normanni.
[1] Lo Statuto della Regione siciliana conferisce ai membri dell’A.R.S. la denominazione di “deputati” in luogo di quella di “consiglieri”, così come l’organo legislativo reca la denominazione di “Assemblea” e non semplicemente quella di “Consiglio”: sul punto, cfr. G. Tomasello, Diritto parlamentare della Regione siciliana, Palermo 2012, 1.
[2] Va segnalato che, se ci si fosse dovuti adeguare con precisione ai dettami del d. 138, si sarebbe dovuto ridurre il quantum dei deputati a cinquanta, in luogo di settanta. Questo, difatti, era il numero previsto dal decreto per Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti quale, per l’appunto, la Sicilia.
[3] Per una disamina della vicenda, sia consentito rinviare ad A.Fusco, Le ‘alterne vicende’ della modifica all’art. 3 dello Statuto siciliano, in www.giurcost.org
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