Dopo la sentenza n. 299 del 2012 e la sentenza n. 27 del 2013 (cfr. il post di Alessandro Candido), la Corte costituzionale torna a pronunciarsi in materia di orari degli esercizi commerciali, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle discipline regionali di settore in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), in relazione all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 (c.d. “decreto Salva Italia”), convertito dalla l. n. 214 del 2011.
Nel caso di specie, l’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e l’articolo 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale) sono posti ad oggetto della questione di legittimità costituzionale perché considerati lesivi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, dell’art. 41 della Costituzione, nonché degli articoli 4, 5, 8 e 9 dello Statuto del Trentino Alto-Adige.
Riprendendo quanto statuito con la sent. n. 299 del 2012, la Corte evidenzia che la nozione di concorrenza comprende sia gli interventi regolatori che le misure legislative di promozione della concorrenza.
Inoltre, la Corte, in forza della natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ritiene «che il titolo competenziale delle Regioni a Statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» (sent. n. 299 del 2012, Considerato in diritto 6.1.).
Veste un ruolo principale nella sent. n. 38 del 2013 il riconoscimento della natura di “norma interposta” all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, avendo esso introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.
Precisamente, l’art. 31 cit. eleva a principio generale dell’ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Gli unici limiti che esso pone all’esplicazione di tale libertà sono connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Inoltre, la norma impone alle Regioni ed agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti al principio generale di liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Pertanto, il principio di liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, sancito dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, viene ricondotto nell’ambito della tutela della concorrenza ex art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione e, conseguentemente, qualsiasi norma regionale – anche se di Regione a Statuto speciale – deve cedere il passo alla libertà di “shopping” fissata dal decreto “Salva Italia”.
In definitiva, assumendo a parametro di legittimità costituzionale il principio generale di liberalizzazione contenuto nel decreto “Salva Italia”, la Corte conclude per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le norme oggetto della questione di legittimità costituzionale.
Elisabetta Lanza
(Dottore di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Ferrara)
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